Via libera alla riforma sulla circolazione internazionale delle opere d’arte

Walter Quattrocchi -

Il Ddl Concorrenza del 2017 ha modificato il Codice dei Beni culturali  al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato.

Il relativo decreto ministeriale, registrato a giugno, fissa le nuove modalità e procedure che regoleranno la circolazione internazionale dei beni culturali.

Il decreto, in particolare, mira a garantire l’effettiva provenienza di un bene culturale dallo Stato estero dal quale proviene o nel quale è stato acquistato.
Viene richiesto nello specifico che si produca documentazione della fattura d’acquisto e dei documenti di spedizione.

Infatti un bene culturale munito di CAS o di CAI ( Certificati di Avvenuta Importazione extra Ue e di Avvenuta Spedizione dalla Ue) può uscire nuovamente dal territorio italiano nei successivi cinque anni senza bisogno di un controllo all’esportazione, che sia destinato ad un Paese UE o Extra UE.

Il decreto regolamenta l’autocertificazione delle cose d’interesse culturale realizzate da meno di 70 e da oltre 50 anni da artisti non viventi, disciplinando la potestà dello Stato di dichiarare le stesse di interesse eccezionale nel termine dei 60 giorni dalla data dell’inserimento dell’autocertificazione nel Sistema informativo del ministero (SUE).

Nello stesso tempo viene anche prevista, analogicamente all’articolo 70 del Codice dei beni culturali, la possibilità che un bene autocertificato e destinato all’uscita sia coattivamente acquistato dallo Stato al valore dichiarato.

Il Codice, infatti, prevede l’acquisto coattivo unicamente per i beni per i quali è previsto l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione (oggi i beni che hanno più di 701 anni).

Il decreto fornisce i criteri per l’individuazione del valore.

Così se un bene è stato venduto all’asta oppure oggetto di una compravendita a trattativa privata, il valore è quello che risulta dal verbale di aggiudicazione o dalla fattura, al netto di commissioni di intermediazione o spese assicurative o di trasporto.

ll decreto, inoltre, precisa che nel caso di autocertificazione di beni destinati ad essere esportati fuori dal continente europeo, salvo che non siano dichiarati di eccezionale interesse nel termine previsto di 60 giorni, sia comunque richiesta una licenza d’esportazione qualora abbiano un valore superiore alle soglie del regolamento comunitario 116/2009 ( per esempio 150 mila euro per i dipinti) e la licenza debba essere necessariamente rilasciata.

Il regolamento ha disciplinato anche l’autocertificazione delle cose con più di 70 anni dalla loro creazione, ma con un valore inferiore ai 13.500 euro, prevedendo come per i beni tra 50 e 70 anni la procedura in base alla quale la cosa sotto la soglia possa essere dichiarata di eccezionale interesse ovvero di interesse particolarmente importante. Per questi beni si procede con l’acquisto coattivo.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che, entro il 31 dicembre 2019, il Ministero dei beni culturali deve attivare l’anagrafe della circolazione internazionale delle opere culturali sul sistema informativo degli Uffici Esportazione.

Tale strumento consentirà la gestione e il controllo in tempo reale di tutti i dati relativi alle cose e ai beni in transito sul territorio nazionale. L’anagrafe rilascerà un passaporto con validità pari a cinque anni.

Il decreto attuativo chiarisce numerosi punti rimasti aperti in questi primi nove mesi come i criteri per l’individuazione del valore rilevante per l’applicazione della soglia.

Rimane non chiaro il regime applicabile ai beni infra 70 ed ultra 50 di provenienza estera, per i quali non è previsto il rilascio su richiesta di CAS e CAI: questi beni per un periodo pari ad un quinquennio dal loro ingresso sul territorio italiano non dovrebbero essere dichiarati di eccezionale interesse e dovrebbero uscire liberamente, al pari di quelli (ultra 70) muniti di CAS e CAI.