La mappa del pensionamento dopo quota 100

Roberto Carli -

Il decreto pensioni n. 4 del 28 novembre interviene su alcune soluzioni di flessibilità in uscita da quota 100 alla sterilizzazione dell’indicizzazione automatica del pensionamento anticipato alla aspettativa di vita , al ripristino di opzione donna, al rinnovo di un anno dell’Ape social.

Qual è alla luce del complesso mosaico la mappa delle possibili soluzioni di pensionamento nell’anno in corso ? Partendo dalla pensione di vecchiaia è possibile accedervi con 67 anni di età e 20 anni di contributi.

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 si “blindano” poi i requisiti contributivi per la pensione anticipata senza adeguarli all’incremento della speranza di vita di 5 mesi accertato dall’Istat . A prescindere dall’età anagrafica è allora possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. Per il pensionamento anticipato si introduce però la finestra mobile trimestrale.

Vi è poi la facoltà della tanto “nominata” quota 100. E’ possibile il pensionamento anticipato avendo i due requisiti minimi rappresentati da 62 anni di età (il requisito anagrafico non è però indicizzato alla speranza di vita) e 38 anni di contributi.

Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è necessario in ogni modo attendere la finestra mobile. Per i dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale. I dipendenti pubblici hanno anche un obbligo di preavviso che ha un termine di 6 mesi. Più nello specifico possono pensionarsi dal 1 aprile con quota 100 i lavoratori dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Successivamente, per i requisiti maturati dal 1 gennaio possono pensionarsi ogni 3 mesi dal raggiungimento.

I lavoratori dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono accedere al pensionamento dal 1 agosto 2019 e poi, per i requisiti maturati dal 1 gennaio ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti dopo sei mesiPer favorire il ricambio generazionale è possibile l’intervento dei fondi di solidarietà bilaterali, previo accordo collettivo aziendale o territoriale tra impresa e organizzazioni sindacali , per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione a quota 100 nei successivi tre anni.

Possono accedere poi a opzione donna le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e le lavoratrici autonome con 59 anni avendo maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2018.

In caso di opzione donna si applica la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. E’ possibile poi richiedere l’Ape social da parte di chi ha almeno 63 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019 se rientranti in una delle seguenti categorie:

  1. disoccupati che da almeno tre mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante con 30 anni di contributi
  2. i lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave con 30 anni di contributi
  3. i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento con 30 anni di contributi
  4. i lavoratori che da almeno sei degli ultimi sette anni  di lavoro, svolgono in maniera continuativa le professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa (sono 15) con 36 anni di contributi.

Per le donne con figli una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) è previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi. Va ancora ricordato come prosegue anche la sperimentazione di Ape volontaria e Ape