Cosa è e come funziona la pace contributiva

Roberto Carli -

Tra le principali novità introdotte in materia previdenziale da quello che giornalisticamente viene definito come “decretone” (decreto su reddito di cittadinanza e pensioni) , vi è a possibilità di riscattare periodi a fini pensionistici anche etichettata come pace contributiva.

Di cosa si tratta e come funziona ? E’ una opportunità che si rivolge a chi rientri nell’applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo , in base alla quale si possono riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data di entrata in vigore del decreto (il 29 gennaio quindi), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.

E’ necessario però che questi periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo (potrebbe trattarsi per esempio di periodi di formazione professionale, studio e ricerca) e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’INPS. I beneficiari non devono avere poi maturato alcun’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi, quindi, i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione). La facoltà non è riconosciuta ai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

Il decreto prevede ancora che l’eventuale successiva acquisizione (come potrebbe verificarsi in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi. Il costo della pace contributiva è determinato applicando l’aliquota contributiva (33 per cento) sull’ultimo imponibile previdenziale da lavoro maturato nelle 52 settimane antecedenti alla richiesta.

E’ possibile rateizzare l’importo complessivo in 60 rate mensili (in Senato si è ampliato tale termine portandolo a 120 rate) senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro.

Non è possibile però rateizzare nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione (diretta o in favore di superstiti) o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora tali ipotesi si verifichino nel corso del periodo di pagamento, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50% in cinque rate di pari importo.

Solo per i lavoratori del settore privato il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato che può utilizzare i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.