Come si atteggia la previdenza complementare nei confronti di quota 100

Roberto Carli -

Quota 100 rappresenta una delle innovazioni in ambito previdenziale di maggiore rilevanza dell’anno in corso . La misura come è noto ha natura sperimentale nel triennio 2019-2021e si innesta come nuova opportunità , su base volontaria, di pensionamento.

Si aggiunge agli altri canali del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato. E’ necessario abbinare due requisiti minimi rappresentati da 62 anni di età , requisito anagrafico però non indicizzato alla speranza di vita e 38 anni di contributi.

Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è comunque necessario attendere la finestra mobile pari a 3 mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e a 6 mesi per i dipendenti pubblici (per cui si prevede anche un obbligo di preavviso semestrale).

Non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in un programma di esodo volontario , come isopensione o l’assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi settoriali nonché il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.

Per coloro che accedono al pensionamento con quota 100 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo “occasionale” per un massimo di 5mila euro lordi annui).

Come si atteggiano fondi pensione e pip nei confronti di quota 100 ? In un recente approfondimento il Mefop approfondisce i diversi profili legati a tale legame. Si rimarca in primo luogo come chi accede al pensionamento con quota 100 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato potrà chiedere alternativamente o l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste dalla normativa.

E’ utile rammentare come la prestazione di previdenza complementare è al 100 per cento sotto forma di rendita o massimo 50 per cento capitale e 50 per comunque sotto forma di rendita. Nel caso in cui si maturino poi i requisiti di quota 100 senza andare concretamente in pensione , così come chiarito dagli Orientamenti della Covip del 9 marzo 2011, gli aderenti ai fondi pensione possono comunque percepire la prestazione di previdenza complementare.

Per l’accertamento dei requisiti il fondo pensione dovrebbe recuperare un’attestazione prodotta dall’iscritto circa gli anni di contribuzione di previdenza obbligatoria (es. estratto contributivo o certificazione dell’ente obbligatorio di appartenenza). E’ invece preclusa la RITA per cui la normativa prescrive come presupposto, al momento dell’attivazione, la cessazione dell’attività lavorativa. Si ritiene ancora che Rita e pensione anticipata con quota 100 possono cumularsi non essendovi alcuna preclusione normativa.