La Covip rivede la procedura sanzionatoria della previdenza complementare

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La Covip , nell’ambito del procedimento di adeguamento alle novità recate dal recepimento della direttiva Iorp 2 nel nostro ordinamento,  rivede il Regolamento del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie.

La Autorità di Vigilanza ha infatti aperto una consultazione pubblica fino al prossimo 9 dicembre relativa allo schema della nuova disciplina.

Si inserisce in particolare l’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005 che disciplina ora gli elementi essenziali della procedura. Contestualmente a detto intervento è stato anche eliminato, dall’art. 19-quater, comma 4, del medesimo decreto, il rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d’Italia di cui al Testo unico bancario.

Lo schema di Regolamento in consultazione  disciplina gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della Covip; ciò in piena osservanza delle scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria.

Tale procedura trova in primo luogo applicazione alle sanzioni amministrative previste dall’art. 19-quater del medesimo decreto e, cioè, a quelle relative a violazioni della normativa in materia di previdenza complementare.

Le relative disposizioni si applicano, come previsto nello schema di Regolamento, anche ai procedimenti sanzionatori avviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.

Vengono qui in rilievo, in particolare, le numerose disposizioni, richiamate tra i visti del Regolamento, contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono poteri sanzionatori alla COVIP per violazioni di ulteriori previsioni normative che trovano il loro fondamento in atti legislativi dell’Unione europea.

Le disposizioni del Regolamento, salvo quanto altrimenti previsto dalle norme di riferimento relative alle diverse violazioni oggetto del procedimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.

In merito alla fase iniziale del procedimento, l’art. 19-quinquies del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP, nel termine di novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, avvii la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.

Nello schema di Regolamento sono poi in modo più puntuale individuati i contenuti della lettera di contestazione e la PEC è individuata quale mezzo ordinario per effettuare le notificazioni, altresì prevedendosi che qualora la notifica attraverso tale mezzo non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa sia effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Elemento di è rappresentato dal non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Con riferimento al contraddittorio è previsto che, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica delle contestazioni, i soggetti interessati possano presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un’audizione personale, della quale è redatto apposito verbale.

A tale proposito, nello schema di Regolamento sono fornite indicazioni di maggiore dettaglio circa le modalità di presentazione delle controdeduzioni, sia da parte dei soggetti interessati sia da parte degli obbligati in solido.

Ciò, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della leale collaborazione delle parti nel procedimento amministrativo.  Per quanto concerne l’audizione, nello Schema di Regolamento si precisa che la richiesta deve essere presentata con istanza specifica, che può essere allegata alle controdeduzioni scritte, e che, nel caso in cui l’audizione si svolga oltre il termine previsto per l’invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l’interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile.

Con riferimento alla fase decisoria è già stabilito in norma primaria che, tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l’organo di vertice della COVIP decida in ordine all’applicazione della sanzione o disponga l’archiviazione del procedimento, con provvedimento motivato. Lo Schema di Regolamento si uniforma a tale previsione, fornendo indicazioni puntuali circa la tempistica per l’adozione di detto provvedimento.

Sono poi specificate le circostanze di maggiore gravità in presenza delle quali può essere applicata dall’organo di vertice della COVIP  la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall’incarico dei componenti degli organi collegiali, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali.  Specifica disciplina, circa la relativa tempistica e modalità, è dettata in materia di notifica del provvedimento finale di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento. È inoltre regolata la pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione per estratto in un’apposita sezione del sito web della COVIP.  Norme di dettaglio sono state introdotte nello Schema di Regolamento circa le modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e in merito alle conseguenze derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle stesse.