Dal 2 agosto è operativo l’incentivo al rinvio del pensionamento con quota 103

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Così come è noto nel 2024 è stato prorogato il canale di pensionamento flessibile cd quota 103 cui si può accedere con un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni, come previsto dalla legge di bilancio 2024. Si prevede poi una finestra di otto mesi per i dipendenti privati e gli autonomi e di nove mesi per i dipendenti pubblici e, va ricordato, in caso di pensionamento con quota 103, avviene  il ricalcolo contributivo del trattamento previdenziale

Va ancora ricordato come I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a loro carico.  La contribuzione complessiva per i lavoratori dipendenti è del 33 per cento di cui 23,81 a carico del datore di lavoro e 9,19 a carico del dipendente, ed  è questa la quota che confluisce in busta paga in caso di rinvio del pensionamento

Così come era stato reso dall’ Inps con il messaggio 14 marzo 2024, n. 1107, la prima data  di decorrenza per l’esonero contributivo, per chi matura il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024 è il prossimo 2 agosto con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Le altre date previste sono il 1° settembre, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, in caso di pensione liquidata a carico dell’Ago, dei fondi sostitutivi della stessa (ad es. Fondo Elettrici, Telefonici, Volo o della gestione Separata, il 2 ottobre, per i dipendenti pubblici, se il trattamento pensionistico è liquidato a carico delle gestioni esclusive dell’Ago e il 1° novembre  per i dipendenti pubblici, in caso di pensione liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria  dei fondi sostitutivi o della gestione Separata.

E’ da evidenziare in ogni modo come il temporaneo aumento dello stipendio fino al pensionamento di vecchiaia  per effetto del versamento in busta paga del contributo (comunque soggetto ad imposizione) riduce la futura pensione versandosi solo il contributo a carico del datore di lavoro