La Legge di Bilancio proroga quota 103

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Il disegno di legge di bilancio proroga anche per il prossimo anno il regime di pensione anticipata flessibile con quota 103.

Va ricordato che i requisiti previsti sono rappresentati dai 63 anni di età più 41 anni di contributi nel corso del 2025, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo  e che le finestre siano di otto mesi per i lavoratori privati e di nove mesi per i soggetti pubblici. Il trattamento liquidato in base alla quota 103, per il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia, non è poi cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione parziale di quelli da lavoro autonomo occasionale; questi ultimi sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde – per i redditi da lavoro autonomo occasionale – a quello di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Viene confermato anche l’incentivo al posticipo del pensionamento. Si prevede infatti che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e che, in conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, venga meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Si prevede altresì che la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Inps qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, sia corrisposta interamente al lavoratore e che la medesima non concorra a formare reddito ai fini fiscali.  Si tratta questo di un fattore di novità dal momento che nel 2024 l’incentivo al posticipo del pensionamento che confluiva in busta paga era invece tassato