Legge di Bilancio introduce l’Ape donna

Roberto Carli -

Nel disegno di legge di Bilancio 2018 si prevede anche un “mini pacchetto” previdenza.

Il Governo, compatibilmente con gli stringenti vincoli di bilancio, ha conferito infatti priorità ad altri profili ritenuti strategici quale la decontribuzione per favorire la ripresa della occupazione giovanile e gli incentivi alle imprese per stimolare la capacità innovativa e competitiva ma si sono in ogni modo inserite alcune misure di “flessibilità in uscita” per sostenere alcune categorie ritenute maggiormente bisognose di tutela.

Più nello specifico si rimodella l’Ape sociale che, giova ricordarlo, è una indennità di natura assistenziale di natura sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) che accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Al momento è indirizzata ad alcune categorie specificamente individuate, con la precondizione di avere 63 anni di età.

Si tratta in particolare di disoccupati che da almeno tre mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante, lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave, lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento, lavoratori che da almeno sei anni svolgono in maniera continuativa le professioni difficoltose e rischiose elencate in un apposito allegato.

Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta anche una anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 per la quarta. Tale erogazione sociale, tassata come reddito da lavoro dipendente, non è subordinata alla prova dei mezzi ed è erogata su base mensile dall’Inps per dodici mensilità ed è pari al minore valore tra 1.500 euro lordi e la prestazione pensionistica lorda calcolata al momento dell’accesso allo strumento.

Proprio pochi giorni fa, il 15 ottobre, l’Inps ha provveduto all’invio agli interessati delle comunicazioni di avvenuta certificazione del diritto all’Ape sociale per coloro che avevano inviato richiesta entro il 15 luglio scorso. Il Ministro Poletti proprio di recente aveva ricordato nell’ambito dell’incontro proprio come sull’Ape sociale c’è un numero di domande da parte delle donne significativamente più basso rispetto agli uomini, in ragione della carriera e dei versamenti previdenziali.

Cosa si prevede ora in Legge di Bilancio ? In primo luogo si cerca di fornire un supporto all’”universo donna” prevedendosi l’ ampliamento per il prossimo anno della platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni. Va opportunamente ricordato come la richiesta dei sindacati fosse di portata più ampia sia con riferimento alla tutela della maternità che ai lavori di cura.

Ulteriore intervento è legato poi alla estensione dell’Ape sociale anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

La Legge di Bilancio interviene poi anche sulla previdenza complementare stabilizzando e semplificando la Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata. Va ricordato come si tratti di uno strumento che si propone di supportare la “flessibilità in uscita” che ha natura sperimentale nell’orizzonte temporale che decorre dal 1° maggio 2007 fino al 31 dicembre 2018. Si concretizza nella erogazione frazionata di tutto o parte del montante accumulato nel proprio fondo pensione fino al conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione nel sistema pensionistico obbligatorio.

Chi può accedervi ? Ne potranno fruire sia i lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 252/2005 sia i dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate. La precondizione è che abbiano i requisiti per accedere all’APE volontaria e aziendale, vale a dire età anagrafica minima di 63 anni e che maturino il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni.

Occorre poi avere diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APE volontaria eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. E’ necessario ancora che sia cessato il rapporto di lavoro e che non si sia già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Si svincola ora la Rita dal collegamento con l’Ape volontaria rendendola misura non più sperimentale ma definitiva