Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell’Ape volontaria

Roberto Carli -

L’Ape volontaria si accinge finalmente a partire con un non trascurabile ritardo rispetto alla tabella iniziale di marcia che ne prevedeva l’operatività dallo scorso 1 maggio.

E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 settembre 2017, che disciplina le modalità di accesso all’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica.

Il complesso mosaico non è però ancora completo per cui occorre ancora attendere per la concreta partenza della nuova soluzione di “flessibilità in uscita”. Mancano infatti ancora le convenzioni con il settore bancario ed assicurativo nelle quali dovranno essere regolati i tassi di interesse e gli altri aspetti operativi e tecnici della misura. Tali convenzioni, dovranno essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro i prossimi 30 giorni.

L’Inps dovrà poi pubblicare specifica Circolare e introdurre nel proprio sito un calcolatore che guidi il lavoratore in una scelta quanto più è possibile ponderata e consapevole.

L’Ape volontaria consiste in un finanziamento, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità (esenti fiscalmente), a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Possono accedere all’Ape i soggetti, non già titolari di un trattamento pensionistico diretto, con età anagrafica minima di 63 anni e maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. E’ necessaria poi una anzianità contributiva di 20 anni.

L’importo della pensione , al netto della rata di ammortamento corrispondente all’ Ape richiesta, deve essere pari a 1,4 volte il trattamento il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria con un minimo ottenibile di 150 euro mensili. L’importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

  • il 75 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell’erogazione dell’APE è superiore a 36 mesi;
  • l’80 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 24 e 36 mesi;
  • l’85 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compresa tra 12 e 24 mesi;
  • il 90 per cento dell’importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

Dal punto di vista procedurale gli interessati richiedono all’Inps, tramite il portale, la certificazione del diritto all’Ape ottenendo informazioni su durata, importo minimo e massimo, banche e assicurazioni aderenti all’iniziativa.

Ottenuta la certificazione il richiedente sottoscrive on line la proposta (domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia) indicando quantità prescelta e istituti di credito e assicurazione. In considerazione dell’indicizzazione automatica dell’età pensionabile alla speranza di vita (il prossimo scatto è previsto per il 2019) si prevede una clausola di allungamento del prestito previdenziale che potrebbe dilatarsi, con rideterminazione dell’onere e della rata di ammortamento, per coprire la nuova data di raggiungimento della pensione di vecchiaia (dal 2019 l’età di vecchiaia potrebbe slittare, infatti, a 67 anni). Il lavoratore potrà, al momento della domanda, indicare se avvalersi o meno di tale facoltà. Dopo le opportune verifiche della richiesta complessiva , in caso di accoglimento, viene accreditato in rate mensili l’importo richiesto.

Dal momento del pensionamento di vecchiaia l’Inps eroga la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione), pensione che tornerà ad importo per dir così “normale”, alla scadenza del periodo di ammortamento. In caso poi di premorienza l’assicurazione ripaga il debito residuo e l’eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni.

E’ anche possibile la estinzione anticipata del prestito che comporta anche l’estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo specificamente previsto. Se l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione del finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia presentata si intende priva di effetti.