Assicurazioni vita e polizze dormienti, come affrontare il tema

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Il tema delle polizze dormienti è di particolare rilievo in ambito assicurativo.  Ci si riferisce con questo termine alle polizze liquidabili ma non riscosse dai beneficiari che giacciono presso le imprese di assicurazione e al decorrere del termine di prescrizione ad oggi decennale vengono devolute al Fondo istituito dal legislatore con la finalità di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Lo ricorda l’Ivass nell’ambito di una specifica audizione parlamentare in cui ha evidenziato come si tratta, per lo più, di polizze vita per il caso morte in cui l’assicurato è deceduto senza che la compagnia ne abbia avuto notizia, ad esempio perché i beneficiari (generalmente i familiari) non erano a conoscenza della esistenza della polizza, o di polizze di risparmio in cui l’assicurato o il beneficiario non si attivano alla scadenza del rapporto per riscuotere il capitale maturato negli anni. In entrambi i casi l’impresa di assicurazione, non avendo ricevuto la richiesta di pagamento, trattiene presso di sé le somme spettanti al beneficiario.

Nella generalità dei casi, si tratta quindi di un problema di doppia non-informazione, rimarca la Autorità di Vigilanza,  da un lato il beneficiario non è informato dell’esistenza della polizza a suo vantaggio, dall’altro la compagnia non è informata dell’evento che rende liquidabile la polizza. La consapevolezza di questo doppio aspetto contiene la chiave per una soluzione duratura della questione, prosegue l’Ivass che ha poi ripercorso le azioni di vigilanza e normative intraprese negli ultimi anni  per contenere il fenomeno delle polizze dormienti.

Il faro  sui rapporti assicurativi a rischio di dormienza si è acceso nel 2017 quando, nel solco dei lavori EIOPA, è stato richiesto a tutte le imprese italiane operanti nel comparto vita il numero e il valore delle polizze vita venute a scadenza negli ultimi 5 anni, indicando quelle per cui le compagnie non avevano certezza della esistenza in vita dell’assicurato. Dall’indagine sono emerse 4 milioni di polizze vita per le quali le imprese non erano in grado di dire se l’assicurato era vivo o deceduto, con situazioni estreme, come le 2.000 polizze di ultracentenari.

Tale dato evidenziava, da un lato, la difficoltà delle imprese di assicurazione di accertare in autonomia il decesso degli assicurati in assenza di una Anagrafe nazionale, dall’altro, la sostanziale inerzia nel tentare modi alternativi di accertamento del decesso (ad esempio incrociando periodicamente le proprie anagrafiche con quelle del distributore bancario).

E’ stata allora avviata una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate tesa a incrociare i codici fiscali degli assicurati con l’Anagrafe tributaria, che al momento , in attesa del completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente , è la banca dati nazionale più ampia a cui fare riferimento per i decessi della popolazione.

L’IVASS ha acquisito dalle compagnie i codici fiscali degli assicurati, li ha trasmessi all’Agenzia delle entrate che li ha incrociati con i decessi presenti nell’Anagrafe Tributaria e ha restituito i risultati all’ Autorità. L’IVASS li ha, a sua volta, restituiti alle compagnie per verificare la sussistenza del diritto al pagamento (i decessi potrebbero ad esempio essere avvenuti fuori del periodo di validità della polizza) e contattare i beneficiari per i pagamenti.  Il primo incrocio di dati, effettuato a gennaio 2018, ha riguardato 6,9 milioni di codici fiscali ed il secondo a settembre 2019.

L’indagine, previo contatto con EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Paesi Europei, è stata poi estesa anche alle compagnie Ue operanti in Italia e ha risvegliato altre 23 mila polizze estere per un valore di 492 milioni di euro. Comprese le estere, sono state risvegliate pertanto un totale di 271.000 polizze per un valore di 4,8 miliardi di euro, mentre il totale complessivo stimato da devolvere al Fondo ammonta a 72,8 milioni (le compagnie hanno poi comunicato direttamente al MEF gli elenchi delle polizze e il valore definitivo da versare).

A fine 2020 IVASS ha effettuato un nuovo incrocio dei dati esteso per la prima volta alle polizze infortuni, in linea con quanto previsto dalla legge nel frattempo approvata dal Parlamento. La Autorità di Vigilanza  ha intrapreso poi iniziative sul piano normativo tese a evitare ab origine il fenomeno.

Sul fronte legislativo, nel 2017 l’Istituto ha segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di una modifica normativa volta a consentire alle imprese di assicurazione l’accesso diretto alla istituenda Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – limitato nel suo iniziale disegno alle sole Pubbliche Amministrazioni – e a introdurre a carico delle compagnie un obbligo di consultazione almeno annuale per verificare l’esistenza in vita degli assicurati e rintracciare all’occorrenza i beneficiari.

Accogliendo la segnalazione, il D.L 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136) ha previsto che le imprese di assicurazione (e le banche per i conti correnti) debbano effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno l’accesso all’ANPR, a oggi quasi completata con 7652 comuni su 7860, per verificare l’esistenza in vita degli assicurati di tutte le polizze vita e infortuni presenti nei loro portafogli, comunicando poi all’IVASS l’avvenuto pagamento entro il 31 marzo dell’anno successivo.

La norma prevede che, nelle more del completamento dell’ANPR, le compagnie effettuino direttamente (senza l’interposizione dell’IVASS) incroci dei codici fiscali con i decessi presenti nell’Anagrafe Tributaria sulla base di una convenzione informatica con l’Agenzia delle Entrate, che però ad oggi non è stata ancora attivata .

Contestualmente, nell’ambito dei propri poteri di indirizzo e regolamentari, l’IVASS è intervenuto con una lettera al mercato nel dicembre 20177 indicando alle imprese azioni dirette a migliorare nel frattempo i propri processi di verifica dei decessi e di identificazione dei beneficiari, richiedendo anche la predisposizione di appositi piani d’azione. Tenuto conto delle evidenze emerse dall’indagine sono state adottate anche nuove disposizioni regolamentari volte a facilitare la ricerca dei beneficiari, una volta accertato il decesso dell’assicurato.

Come proseguire ?  Viene ritenuto cruciale che, in parallelo al completamento dell’ANPR, siano definite ,con gli strumenti normativi previsti -,le regole di accesso all’Anagrafe da parte delle imprese di assicurazione così come stabilito dalla legge del 2018, in modo che queste ultime siano in condizione di procedere ogni anno autonomamente alla verifica dei decessi, alla ricerca dei beneficiari e all’accertamento del presupposto per la devoluzione al Fondo delle polizze prescritte.

L’obiettivo è, pertanto, quello di consentire quanto prima alle compagnie di gestire il fenomeno delle polizze dormienti e di quelle prescritte in modo tempestivo e sistematico, come richiesto dalla legge, conclude l’Ivass