Previdenza complementare e deducibilità contributi, i chiarimenti della Agenzia delle Entrate

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La previdenza complementare gode di una serie di significativi benefici fiscali che fanno in modo che il risparmio attraverso di essa veicolato possa raggiungere in maniera più efficace la finalità da perseguire, vale a dire l’integrazione del trattamento pensionistico erogato dal sistema obbligatorio di appartenenza.

Lo schema tributario adottato dal legislatore italiano è del tipo ETT, vale a dire Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione in fase di maturazione del risultato annuale-Tassazione in fase di tassazione delle prestazioni.

Si discute in vista della prossima riforma delle pensioni di apportare migliorie all’attuale disciplina fiscale per accrescere l’appeal della previdenza complementare per favorirne una maggiore diffusione incrementando il livello di inclusione da parte soprattutto di quelle categorie che ne avrebbero più bisogno come i giovani, le donne, i lavoratori delle piccole e medie imprese, i dipendenti pubblici.

In attesa di comprendere quali saranno le future evoluzioni assume interesse la recente Risposta ad interpello della Agenzia delle Entrate in materia di deducibilità dei contributi a previdenza complementare.

Si ricorda in primo luogo come i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.

Con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, prosegue l’Amministrazione finanziaria, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina tributaria della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005.

In particolare, è stato precisato che l’espressione «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione “e” debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).

Conseguentemente, in base al combinato disposto dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si deve ritenere che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dalla normativa fiscale i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro.