L’Inps fornisce chiarimenti su quota 103

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L’Inps ha pubblicato specifica Circolare il 27 febbraio con cui fornisce chiarimenti sul meccanismo di funzionamento di quota 103, il canale di pensionamento confermato per l’anno in corso e restilizzato dalla Legge di Bilancio.

I requisiti richiesti sono rappresentati da un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS preclude l’esercizio della facoltà in argomento.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata però secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi).

La Legge di Bilancio ha poi modificato per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Si prevede ancora che i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo percependolo in busta paga (al netto della imposizione fiscale) della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o
a forme sostitutive ed esclusive della medesima. Va ricordato come l’aliquota contributiva obbligatoria per i lavoratori dipendenti è pari al 33 per cento di cui 23,81 a carico del datore di lavoro e 9,19 a carico del
lavoratore.

E’ il 9,19 la parte coinvolta nell’incentivo al posticipo del pensionamento. L’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento
pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento
pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO
 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia
liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.