Governance dei fondi pensione
Con una specifica risposta a quesito la Covip si è espressa con riferimento alla governance dei fondi pensione. Con particolare riferimento alle forme previdenziali di tipo negoziale la Autorità di Vigilanza ha affrontato la possibilità di assumere la carica di Amministratore da parte di coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il fondo pensione la carica di sindaco. Nello specifico una forma pensionistica chiedeva se con il termine “esercizio” si debba fare riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre oppure a un anno precedente il conferimento della carica.
Nell’accedere a questa seconda opzione, il richiedente prospettava la soluzione interpretativa dell’applicazione analogica dell’art. 5, comma 2, del DM Lavoro 108/2020, il quale prevede che le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. Nella richiesta di parere è, pertanto, ritenuto che possa essere nominato amministratore nel corso dell’assemblea il sindaco che abbia nell’anno rivestito la carica per un periodo inferiore a quattro mesi, e conseguentemente non avendo ricoperto la carica nell’ultimo anno precedente la nomina.
Al riguardo la Covip fa presente che il succitato art. 5, comma 2, del DM lavoro 108/2020, nel disporre che vanno computate le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi, mentre quelle pari o inferiori a sei mesi non rilevano , fa riferimento alle situazioni impeditive all’assunzione di cariche nei fondi pensione, le quali rilevano solo se le attività sono state svolte per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei provvedimenti indicati. Tale previsione, che si colloca all’interno del contesto della disciplina ministeriale sui requisiti che gli esponenti devono possedere ai fini di una sana e prudente gestione della forma pensionistica, ha una portata applicativa delimitata a tale ambito e, come detto, riguarda le sole situazioni impeditive.
Diversa è, invece, sottolinea la Autorità di Vigilanza, la logica sottesa alle disposizioni recate dallo Schema di statuto COVIP, la quale mira ad accrescere la partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, favorendo il ricambio tra coloro che assumono la carica ed evitando che un soggetto possa, nel medesimo fondo pensione, ad esercizi alterni, ricoprire il ruolo di sindaco e amministratore o viceversa. In questo caso, quanto all’arco temporale da prendere a riferimento come “esercizio”, si reputa che debba considerarsi il periodo riferito all’esercizio sociale “inizia al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per quanto sopra detto si ritiene, quindi, che la previsione di cui all’art. 5, comma 2, del DM Lavoro 108/2020, non si applichi nell’ipotesi oggetto del quesito, ritenendosi inammissibile la nomina a consigliere di un soggetto che, nell’esercizio precedente, abbia rivestito la carica di sindaco (o viceversa) e ciò, a prescindere dalla durata della carica stessa.