Fondi sanitari e fiscalità

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Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.  Lo ricorda l’Agenzia delle

Entrate nella Guida sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali pubblicata sul proprio sito.

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Possono versare i contributi di assistenza sanitaria anche i pensionati (ex lavoratori dipendenti) se tali casse consentono agli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. I contributi non concorrono alla formazione del reddito anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l’equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente.

Qualora il sostituto d’imposta non abbia tenuto conto in sede di determinazione del reddito del pensionato, della quota di contributi versati dal pensionato stesso alla cassa sanitaria, tale importo può essere portato in deduzione dal pensionato nella dichiarazione dei redditi. Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato  con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili.

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Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio, situazione del FASI – Risoluzione 28.05.2004 n. 78/E), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento, è stato anche precisato che qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute

Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione in quanto questo particolare modo di sostenimento dell’onere determina gli stessi effetti del “rimborso”

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato sia nell’interesse proprio che nell’interesse di familiari anche non a carico