Superbonus e cartelle previdenziali: quando la compensazione in F24 è vietata
La possibilità di utilizzare i crediti fiscali derivanti dal Superbonus per compensare debiti tributari e contributivi continua a creare dubbi operativi, soprattutto nei casi in cui le somme siano già state affidate all’Agente della riscossione.

Con la Risposta n. 110/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un principio destinato ad avere impatti concreti per professionisti, imprese e contribuenti che utilizzano crediti edilizi acquistati da terzi: i crediti Superbonus possono essere impiegati in compensazione tramite modello F24 per debiti ordinari, ma non possono essere usati per estinguere cartelle previdenziali già iscritte a ruolo.
Il chiarimento riguarda un contribuente con debiti verso la Cassa Forense già affidati alla riscossione e oggetto di rateazione. L’istante intendeva acquistare un credito d’imposta da Superbonus, identificato con codice tributo 7719, per compensare le somme residue dovute.
La risposta dell’Agenzia distingue però nettamente tra debiti previdenziali correnti e ruoli esattoriali.
Crediti Superbonus e compensazione tramite F24: il quadro normativo
La disciplina nasce dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020, che consente ai cessionari dei crediti edilizi di utilizzare tali importi in compensazione tramite modello F24 secondo le regole dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
In linea generale, il credito d’imposta può quindi essere utilizzato per compensare:
- imposte erariali;
- IVA;
- ritenute;
- contributi previdenziali;
- altri debiti ammessi alla compensazione orizzontale.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito un primo chiarimento con la Risposta n. 478/2023, ammettendo l’utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi per il pagamento di debiti previdenziali e contributivi ordinari tramite F24.
La nuova Risposta n. 110/2026 introduce però una distinzione decisiva: la compensazione è ammessa solo finché il debito resta “ordinario”, mentre non è possibile utilizzare i crediti agevolativi per pagare cartelle già affidate all’Agente della riscossione.
Perché le cartelle previdenziali non possono essere pagate con i crediti edilizi
Il punto centrale riguarda la natura del debito.
Nel caso analizzato dall’Agenzia, le somme dovute alla Cassa Forense erano già confluite nel sistema della riscossione mediante iscrizione a ruolo. Questo cambia completamente il meccanismo applicabile.
La compensazione ordinaria disciplinata dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 consente infatti di utilizzare crediti fiscali per ridurre debiti esposti nel modello F24. Diverso è invece il pagamento delle cartelle esattoriali, che segue regole autonome e tassative.
Secondo l’Agenzia, i crediti da Superbonus restano crediti “agevolativi” e non possono essere utilizzati come strumento diretto per estinguere ruoli previdenziali.
Il principio richiamato è quello della “tipicità” della compensazione tributaria: in materia fiscale la compensazione non è ammessa in via generale, ma soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Si tratta di un orientamento consolidato anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nella stessa risposta dell’Agenzia. Le sentenze n. 16532/2017, n. 17836/2021 e l’ordinanza n. 35094/2023 hanno infatti ribadito che la compensazione tributaria può operare solo nei limiti stabiliti dal legislatore.
Il blocco delle compensazioni e il limite dei 1.500 euro
Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra crediti fiscali e presenza di ruoli scaduti.
L’articolo 31 del DL n. 78/2010 prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro per imposte erariali scadute.
Tuttavia, la Circolare n. 13/E del 2011 ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente le imposte erariali e non i contributi previdenziali.
Questo significa che la presenza di cartelle previdenziali non blocca automaticamente la possibilità di utilizzare i crediti edilizi in compensazione con altri debiti fiscali o contributivi ordinari.
La distinzione è fondamentale:
- la presenza del ruolo previdenziale non impedisce la compensazione;
- ma il credito Superbonus non può essere utilizzato per pagare direttamente quella cartella.
Le nuove soglie da 10.000 e 50.000 euro
Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente irrigidito i controlli sulle compensazioni.
Il DL n. 39/2024 ha introdotto il nuovo comma 3-bis nell’articolo 121 del Decreto Rilancio, prevedendo la sospensione dell’utilizzo dei crediti edilizi in presenza di carichi erariali superiori a 10.000 euro. Tuttavia, la misura resta subordinata all’adozione di un decreto attuativo e non è ancora pienamente operativa.
Dal 1° gennaio 2026 entra inoltre in vigore un ulteriore irrigidimento: la soglia rilevante per il blocco delle compensazioni viene abbassata a 50.000 euro per i ruoli relativi a imposte erariali e atti dell’Agenzia delle Entrate.
Restano invece esclusi dal blocco:
- i debiti previdenziali;
- le somme oggetto di rateazione regolarmente in corso;
- i ruoli per cui non è intervenuta decadenza dal piano di pagamento.
Cosa può fare concretamente il contribuente
Dal punto di vista operativo, il chiarimento dell’Agenzia consente di tracciare una linea abbastanza netta.
È possibile:
- utilizzare crediti Superbonus per IVA, ritenute e imposte;
- compensare contributi previdenziali correnti;
- utilizzare il credito in F24 nei limiti delle quote annuali disponibili.
Non è invece possibile:
- pagare cartelle esattoriali previdenziali già affidate alla riscossione;
- estinguere ruoli relativi alla Cassa Forense tramite crediti edilizi;
- trasformare il credito agevolativo in strumento diretto di pagamento del ruolo.
In pratica, il credito mantiene la sua piena utilità fiscale ma non può sostituire i meccanismi previsti per il pagamento delle cartelle.
Le implicazioni per professionisti e imprese
La Risposta n. 110/2026 assume particolare rilievo per:
- professionisti iscritti a casse previdenziali;
- imprese che acquistano crediti edilizi;
- soggetti con piani di rateazione in corso;
- intermediari fiscali e consulenti.
La presenza di ruoli previdenziali non impedisce automaticamente la compensazione dei crediti fiscali, ma richiede una verifica preventiva molto attenta della natura del debito e del tipo di compensazione che si intende effettuare.
L’orientamento dell’Agenzia conferma inoltre una tendenza ormai evidente: limitare progressivamente l’utilizzo dei crediti edilizi nei casi in cui esistano posizioni debitorie rilevanti verso il Fisco o gli enti della riscossione.
La compensazione dei crediti da Superbonus resta possibile anche in presenza di debiti previdenziali, ma solo entro i limiti previsti dalla disciplina generale del modello F24.
Quando però il debito è già stato iscritto a ruolo e affidato all’Agente della riscossione, il credito agevolativo non può essere utilizzato per estinguere la cartella.
La distinzione tra debiti ordinari e ruoli esattoriali diventa quindi decisiva per evitare errori operativi, scarti degli F24 o contestazioni future.
Per professionisti e imprese che gestiscono crediti edilizi, il messaggio dell’Agenzia è chiaro: prima di utilizzare il credito in compensazione è indispensabile verificare la natura del debito, lo stato della riscossione e l’eventuale presenza di piani di rateazione attivi.





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