Part time “previdenziale”: personale scolastico escluso dalla legge di Stabilità

di Walter Quattrocchi -

Per docenti & c esiste già la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in vista della pensione, grazie alla legge 662 del 1996

Dal part time incentivato per chi è vicino alla pensione, inserito nel disegno di legge di Stabilità 2016, rimangono esclusi docenti e personale scolastico.

La norma, attualmente in discussione alla Camera, prevede che dal 2016 i lavoratori con 63 anni e sette mesi di età, su accordo individuale con il datore di lavoro del settore privato, possano optare, fino all’età del pensionamento (66 anni e sette mesi), per un orario ridotto al 50%, ricevendo in busta paga la contribuzione netta calcolata con il tempo pieno, e un reddito pari al 65% dell’ultimo stipendio. La contribuzione figurativa per la pensione sarà versata dallo Stato.

Ma la legge 662 del 1996 prevede già un part time previdenziale per il dipendente della scuola che possa far valere i requisiti per la pensione anticipata.

In sostanza il lavoratore può accedere alla pensione e continuare a prestare servizio in regime di part time fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla riforma Fornero del 2011.

Il trattamento pensionistico e quello stipendiale sono liquidati rispettivamente in proporzione all’orario di servizio, e in misura inversamente proporzionale al medesimo orario di servizio.

L’indennità di buonuscita sarà invece determinata dopo la cessazione definitiva dal servizio e liquidata con i tempi e le modalità in vigore a quel momento.

Al momento della cessazione definitiva dal servizio, l’ammontare della pensione sarà rideterminato dall’Inps che dovrà tener conto dell’anzianità complessiva maturata sia a tempo pieno che a tempo parziale.