Banche salvate: azionisti e obbligazionisti davanti al fisco

di Pierluca Princigalli - Ldca* -

Al momento nessuna possibilità per i risparmiatori di recuperare le minusvalenze dopo le perdite subite nel disastro dei quattro piccoli istituti regionali. Ecco perché

In una operazione complessa come la “risoluzione” di quattro piccole banche regionali (Banca Marche, CariFerrara, Banca Etruria e CariChieti), gli aspetti fiscali non dovevano essere dimenticati. E così è stato, almeno in parte.
L’art. 3 del cosiddetto decreto “salva banche” tratta il tema estremamente rilevante dell’impatto fiscale dell’operazione sia per le banche sottoposte a risoluzione che per le nuove banche-ponte.
Si tratta di un intervento doveroso volto ad evitare che l’effetto fiscale andasse ad affossare un salvataggio già avvenuto di per se a caro prezzo.

Nulla invece è stato sin qui preso in considerazione per quanto concerne la posizione fiscale degli azionisti delle banche in risoluzione e per i possessori delle obbligazioni subordinate interamente svalutate a seguito dell’avvio della procedura.
Ad oggi i possessori di azioni ed obbligazioni subordinate si ritrovano i titoli nei loro depositi con valore azzerato, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge, anche se tali titoli sono assolutamente illiquidi e non più negoziabili, posto che vi possa essere qualcuno interessato all’acquisto.

Ai fini fiscali infatti la perdita subita ha i connotati della “svalutazione” e non della “minusvalenza” e pertanto non ha alcuna rilevanza fiscale. In buona sostanza l’azionista di una delle banche in risoluzione che domani realizzasse una plusvalenza dalla vendita di uno qualsiasi dei titoli da lui posseduti (azioni, obbligazioni, titoli di stato, derivati ecc.) non avrebbe alcuna possibilità di recuperare la perdita subita compensando la plusvalenza realizzata.
Ad onore del vero occorre dire che non si tratta di una novità né di un trattamento particolare connesso alla operazione di risoluzione “salva banche”.

Sino ad oggi tanto gli azionisti che gli obbligazionisti di società dichiarate fallite non si sono mai visti riconoscere alcuna minusvalenza nel proprio “zainetto fiscale”. La normativa tributaria in vigore infatti prevede che la minusvalenza assuma valore fiscale solo quando “realizzata” cioè se frutto di una cessione a titolo oneroso dell’attività finanziaria. La perdita di valore, anche l’azzeramento, a seguito di interventi normativi o di accesso a procedure concorsuali, non fa perdere la proprietà dei titoli facendo così venire meno il presupposto per la realizzazione della minusvalenza, minima consolazione dell’investitore deluso. La sospensione o revoca della negoziazione dei titoli rende poi ancora più complicata l’operazione di recupero minusvalenza.

Per gli azionisti e gli obbligazionisti delle banche in risoluzione pare che il Governo stia cercando un intervento di parziale ristoro che potrebbe passare proprio dal riconoscimento fiscale delle perdite subite ed addirittura dalla possibilità di compensazione con altre categorie di redditi. Al momento si tratta di rumors, vi terremo informati.

* Studio Lombard Dottori Commercialisti Associati