Nuove tutele per chi stipula un mutuo

di Rosaria Barrile -

Recepita la direttiva Ue del 2014 sul credito immobiliare che disciplina sia la pubblicità sia il processo di vendita

Più garanzie per chi non riesce a pagare le rate, maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari e divieto di vendere in modo abbinato anche altri prodotti, in primis polizze assicurative, insieme al mutuo.

Sono le principali garanzie per il consumatore che stipula un finanziamento per l’acquisto della casa, stabilite dal decreto legislativo approvato e dal Governo nei giorni scorsi in attuazione della direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare.

La finalità del provvedimento, che modifica il Testo unico bancario e il Testo sul credito bancario, è quella di garantire, sulla base delle linee guida tracciate dalla direttiva europea, un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili ovvero mutui immobiliari garantiti da ipoteche (surroghe incluse).

Il decreto fissa precisi obblighi di comportamento per banche e società finanziarie che offrono mutui: dovranno rispettare standard di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori, a partire dalla fase di valutazione del merito creditizio.

In fase di sottoscrizione del contratto, la direttiva impone che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate, sulla base di un prospetto informativo europeo standardizzato (Pies). Prima della sottoscrizione dell’accordo, però, dovranno essere date spiegazioni adeguate sul contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg). In sostanza, il consumatore dovrà essere non solo informato ma anche consapevole circa il contenuto del documento che sta firmando.

Sono previste maggiori garanzie per chi non ce la fa a saldare le rate del mutuo, ma per conoscerle bisognerà aspettare l’intervento di Banca di Italia alla quale è affidato il compito di prescrivere standard di comportamento per i finanziatori nei casi di difficoltà del debitore. Una norma tuttavia viene stabilita direttamente dal decreto legislativo: il finanziatore non può imporre al consumatore oneri (ovvero il pagamento di somme) derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.

Con l’applicazione del decreto dovrebbe inoltre terminare la vendita di polizze assicurative abbinate ai mutui senza possibilità di scelta da parte del consumatore (una pratica da tempo denunciata dalle associazioni dei consumatori, e sulla quale sono ripetutamente intervenute le autorità di vigilanza): vengono vietate infatti espressamente le cosiddette pratiche di “commercializzazione abbinata”, che consistono “nell’offerta o commercializzazione di contratti di credito insieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti”, tra cui anche l’acquisto di obbligazioni.

Un capitolo specifico del testo di legge viene dedicato agli annunci pubblicitari relativi ai contratti. La pubblicità, che secondo i principi della direttiva dovrà essere effettuata in maniera corretta, chiara e non ingannevole, non dovrà contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito. In pratica gli annunci dovranno contenere un elenco delle informazioni di base. Per ora tuttavia la materia è stata rinviata alle decisioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) che, su proposta della Banca d’Italia, dovrà definire le caratteristiche degli annunci pubblicitari e le relative modalità di divulgazione.