Cassazione: l’obbligo dei contributi vale anche per le attività non tipiche

di Walter Quattrocchi -

Secondo la Corte, i professionisti sono tenuti ai versamenti anche per attività connesse, come la partecipazione a convegni

I professionisti devono pagare i contributi alla cassa previdenziale di appartenenza anche per le attività connesse all’esercizio della libera professione, pure se non tipiche dell’attività connessa con l’iscrizione ad un albo.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione in una sentenza del mese scorso, nella quale ha respinto il ricorso di un ingegnere che era stato condannato a versare i contributi a Inarcassa, l’ente pensionistico di architetti e ingegneri, per avere svolto attività convegnistica su sicurezza e prevenzione incendi.

Il professionista sosteneva di essere iscritto all’ordine degli ingegneri, ma di non avere mai esercitato l’attività libero professionale, in quanto appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed essendo iscritto obbligatoriamente all’ex Inpdap; sosteneva inoltre di aver utilizzato la partita Iva per attività non ingegneristiche, quali seminari, convegni e pubblicazioni, per le quali riteneva non ci fosse l’obbligo di contribuzione all’Inarcassa.

La Corte di Cassazione ha però dato torto al professionista, accogliendo le ragioni di Inarcassa, e affermando che la proiezione delle attività di un ingegnere o di un architetto è ben più ampia delle competenze specifiche della professione, come la progettazione.

In particolare, si è posto l’accento sulle competenze professionali acquisite dal professionista che possono riflettersi nell’attività svolta, ben al di là delle attività riservate.

I proventi da attività riconducibile a competenze ingegneristiche, come la convegnistica su sicurezza e prevenzione incendi, sono quindi soggetti alla contribuzione Inarcassa.

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha ritenuto superato il vecchio orientamento di legittimità che limitava la contribuzione per le somme ricavate dall’attività tipica della professione, quali il progetto e la stima dei lavori in edilizia, rilievi geometrici e di estimo.

Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e di effettività sono dunque obbligati a iscriversi a Inarcassa e a versare i contributi sull’imponibile riferito non solo alle attività tipiche, ma anche quelle connesse.

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