Assegno di incollocabilità: quale tabella applicare

-

E’ possibile chiedere una revisione della pensione per aggravamento

Sono un pensionato ex Inpdap titolare di assegno d’incollocabilità per causa di servizio attualmente passato compensativo. Di recente consultando la legge sulla incollocabilitá , sul sito dell’ispettorato delle pensioni, della Università Sapienza di Roma, ho notato che il beneficio del l’assegno di incollocabilità viene citato due volte: punto primo viene applicata la tabella E lettera H, successivamente la legge cita di nuovo il beneficio per chi ha ottenuto l’assegno per una patologia neuro psichica viene applicata la tabella E lettera G, più favorevole economicamente.

La mia domanda è questa, ho ottenuto il beneficio dal 1996, per una depressione con riforma dal corpo della Ps, con applicazione della tab E lettera H. Forse perché la tab E lettera G é stata soppressa con modificazioni della legge?

Ho parlato con la mia sede Inps, mi hanno risposto di non conoscere bene la materia nel mio caso e di fare la richiesta e si accerteranno su i miei diritti.

Gentilmente chiedo a voi con anticipo la corretta interpretazione della legge.

Risponde Walter Quattrocchi

La tabella E (“Assegni di superinvalidità”) lettera G, allegata al Dpr 915/1978 non è stata soppressa.

In quanto titolare di assegno d’incollocabilità per causa di servizio, il nostro lettore può sempre chiedere una revisione della pensione per aggravamento e vedersi riconosciuto il beneficio per la patologia compresa nella tabella E lettera G.

L’assegno di incollocabilità, ai sensi dell’articolo 104 del Dpr 1092/73 e della legge 26 gennaio 1980, n. 9, art. 12, è concesso ai mutilati ed invalidi per servizio con infermità dalla 2° alla 8° categoria, di età inferiore ai 65 anni, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura e il grado delle loro invalidità (in genere malattie neuropsichiche e di natura tubercolare) possono essere di pregiudizio per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

L’assegno è corrisposto in aggiunta alla pensione o all’assegno rinnovabile nella misura pari alla differenza tra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lettera H.