Part time: anche nei mesi non lavorati maturano i contributi
Sentenza del Tribunale di Padova: i lavoratori a tempo parziale non devono ricevere un trattamento meno favorevole
Per i mesi non lavorati perché in part time spettano i contributi per la pensione.
È quanto afferma una recente sentenza del Tribunale di Padova che ha riconosciuto il diritto di alcuni lavoratori in part time a vedersi accreditata, presso l’Inps, la contribuzione utile ai fini della pensione anche per i periodi in cui, applicando la riduzione di orario concordata con il datore di lavoro, non è stata svolta la prestazione.
Il principio che viene ricordato nella sentenza è che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
L’esclusione del periodo di mancato lavoro del dipendente part time dal calcolo contributivo viola, secondo il Tribunale, la normativa comunitaria sul part time nella parte in cui è previsto il divieto di discriminare quel lavoratore che riduce il suo orario di lavoro, a meno che non esista una ragione obiettiva che giustifichi questo trattamento speciale.
I lavoratori ricorrenti in giudizio erano tutti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a orario ridotto, in base al quale svolgevano il cosiddetto part time verticale ciclico (che consente al lavoratore di prestare l’attività lavorativa in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno con orario a tempo pieno oppure ridotto).
La riduzione oraria veniva distribuita su base annua e ciascun dipendente alternava nove mesi di lavoro ad orario pieno (otto ore giornaliere) a tre mesi in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa.
L’Inps gestiva questi rapporti accreditando la contribuzione ai lavoratori solo per i nove mesi durante cui la prestazione era svolta.
Per gli altri tre mesi di pausa lavorativa, l’Istituto non accreditava alcun contributo settimanale, creando a questi lavoratori un vuoto contributivo rilevante ai fini della maturazione del diritto alla pensione.
Secondo la direttiva comunitaria del sistema contributivo e pensionistico (direttiva CE 97/81), l’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di un lavoratore in part time va calcolata come se fosse occupato a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i tempi non lavorati.
Infatti se l’impiego è continuativo, non può esserci interruzione nell’anzianità contributiva, mentre, solo qualora la prestazione lavorativa sia stata interrotta o sospesa per un impedimento, i periodi di tempo non lavorati non sono utili per il calcolo dell’anzianità contributiva del dipendente.






VIDEO INTERVISTE
Motori
REAL ESTATE
LMF crypto
LMF food
LMF private markets
LMF arte
Legal
LMF green