Prestito ipotecario vitalizio: come funziona e quando chiederlo

di Rosaria Barrile -

Il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul suo sito una serie di risposte ai dubbi più frequenti

Il ministero dello Sviluppo Economico fa chiarezza sul funzionamento del prestito ipotecario vitalizio, il finanziamento riservato a chi ha più di 60 anni, garantito da ipoteca su un immobile e la cui durata coincide con la vita di chi lo sottoscrive.

La formula scelta per farlo sono le Faq, le cosiddette “frequently asked questions”, ovvero le domande più frequenti da parte di chi intende richiedere questo nuovo tipo di finanziamento personale.

Le domande e le risposte, accessibili su un’apposita sezione del sito del ministero, sono state condivise con l’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni dei consumatori.

Tra le risposte si segnalano non solo la definizione del prestito ipotecario vitalizio e chi può richiederlo, ma anche tutta una serie di dettagli relativi al versamento degli interessi dovuti.

Uno dei dubbi di natura tecnica più frequenti è quella relativa all’applicazione degli interessi di mora. A questo proposito il ministero risponde: “Come in ogni altro prestito, gli interessi corrispettivi si producono per tutta la durata del finanziamento comprensivo del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito. Gli interessi di mora si possono applicare qualora si verifichi un inadempimento (es. mancato pagamento di una rata nel caso di rimborso graduale della quota interessi e spese di cui all’articolo 11 quaterdecies, comma 12 bis, del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ovvero a seguito del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito successivo alla scadenza del finanziamento, di cui al comma 12)”.

E ancora: il prestito ipotecario vitalizio può essere sottoscritto dando in garanzia solo l’immobile nel quale il mutuatario ha stabilito la sua residenza oppure no? “In merito alla definizione di “immobile” di cui all’art.1 del Decreto, posto a garanzia del PIV, L’articolo 1, lettera c), del Decreto, stabilisce che l’immobile da ipotecare debba essere “residenziale”, lasciando intendere che oggetto dell’iscrizione ipotecaria possano essere solo gli immobili aventi destinazione urbanistica di civile abitazione. Non viene tuttavia specificato se l’immobile oggetto di garanzia debba essere soltanto quello nel quale il mutuatario ha stabilito la residenza e dimori abitualmente”.

E qui il ministero puntualizza meglio: “Si deve intendere che l’immobile possa essere utilizzato come abitazione civile senza necessariamente prevedere che la stessa rappresenti l’immobile nel quale il mutuatario dimori abitualmente ed ha pertanto stabilito la residenza”. In pratica, se si dispone di più immobili a scopo residenziale, è possibile ottenere il prestito ipotecario vitalizio anche dando come garanzia la seconda casa e non quella in cui si vive abitualmente.