Quando spetta l’indennità speciale?

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Il titolare di un trattamento pensionistico Ppo ha diritto a percepire un’ulteriore indennità?

Sono titolare a vita della PPO di sesta categoria. Ho fatto la domanda per l’assegno di incollocabilità militare e il ministero a seguito della visita presso l’Asl mi ha concesso tale assegno accessorio alla mia PPO. La domanda è essendo lo scrivente percettore dell’assegno di inccollocabilità, essendo lo scrivente paragonato a tutti gli effetti agli invalidi di prima categoria, ed essendo percepisco dell’ assegno di super invalidità io credo che mi compete l’indennità speciale annua agli invalidi di prima categoria.

La domanda la pongo poiché l’Inps, mi continua a negare tale indennità.

Risponde Walter Quattrocchi

L’indennità speciale annua non spetta al lettore perché, essendo già fruitore di un trattamento pensionistico di privilegio rientrante tra la seconda e l’ottava categoria, risulta possessore di un reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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Ai titolari di trattamento privilegiato di prima categoria invece viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità speciale annua anche se in presenza di redditi assoggettabili all’Irpef . L’unico requisito che viene richiesto al pensionato titolare di trattamento di privilegio è che non svolga attività lavorativa in proprio o alle dipendenze.

L’indennità speciale annua è una prestazione con finalità assistenziale, prevista dall’art. 111 del Dpr n. 1092/1973, che spetta al dipendente pubblico titolare di trattamento pensionistico privilegiato nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l’importo della tredicesima mensilità.

Condizioni per averne diritto:
a) titolare di trattamento di privilegio di prima categoria : il titolare del trattamento privilegiato non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze;

b) titolare di trattamento di privilegio dalla seconda alla ottava categoria: il titolare del trattamento privilegiato non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare superiore rispettivamente ad € 12.439,80 (anno 2005), ad € 12.817,97 (anno 2006), a € 13.203,79 (anno 2007), ad € 13.632,91 (anno 2008) e ad € 14.047,35 (anno 2009), giusta quanto previsto dall’art. 70 del d.P.R. n. 915/1978 e dall’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989.

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