Pensioni: le novità del 2017

-

Dall’abolizione delle penalizzazioni prima dei 62 anni all’Ape, ecco le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il nuovo anno

L’Inps ha pubblicato un vademecum delle novità introdotte, per il 2017, dalla legge di Bilancio.

Eccone una sintesi.

Abolizione delle penalizzazioni prima dei 62 anni di età

La legge di Bilancio ha abolito definitivamente le penalizzazioni previste dalla legge Fornero, vale a dire la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico dei 62 anni.

La novità riguarda chi matura il diritto alla pensione anticipata successivamente al 31 dicembre 2017 (per gli altri le penalizzazioni erano già state cancellate da provvedimenti specifici.

In pratica, se il lavoratore accedeva alla pensione anticipata all’età di 60 anni subiva e una riduzione pari all’1% per ciascun anno mancante ai 62; se il lavoratore accedeva al trattamento anticipato prima dei 60 anni subiva una riduzione del 2% per ogni anno mancante a 60 più la riduzione del 1% per ogni anno mancante ai 62. Ora tutto questo è stato cancellato per tutti.

Ape volontaria

L’Anticipo pensionistico (Ape) è un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità, garantito dalla pensione di vecchiaia, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È introdotto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

L’Ape volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
• almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi
• maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi
• l’importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria
• occorre non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità
• NON è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il prestito è erogato da banche e assicurazioni che aderiranno ad accordi-quadro che saranno stipulati tra i ministri dell’Economia e del Lavoro da un lato, e Abi e Ania dall’altro.

Il prestito ottenuto sarà restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo 20 anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero. È comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

Il prestito è commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento degli ordinari requisiti anagrafici ed è erogato in quote mensili per 12 mensilità nell’anno

I lavoratori precoci (che hanno iniziato a lavorare cioè prima del compimento dei 19 anni) potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di un anno e dieci mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne.

Gli addetti a lavori usuranti potranno accedere all’Ape con requisiti agevolati, purché abbiano svolto l’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Ape “sociale”

L’Ape (anticipo pensionistico) “sociale” è un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

La misura, sperimentale, entrerà in vigore dal 1° maggio 2017 (e scadrà alla fine del 2018).

Può essere richiesta da lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che si trovino in una delle seguenti condizioni:
A. disoccupati che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante (lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo)
B. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave
C. sono invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%
D. lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso

Per ottenere l’indennità è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti:
– almeno 63 anni di età
– almeno 30 anni di anzianità contributiva. Solo per i lavoratori che svolgono attività difficoltose o rischiose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni
– maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi
– non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di qualunque attività lavorativa anche autonoma.

L’indennità è corrisposta per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 euro.

Cumulo gratuito di periodi assicurativi

La legge di Bilancio ha introdotto la possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra.
Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

La nuova normativa riguarda i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: assicurazione generale obbligatoria, gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni esclusive, gestione separata, casse professionali.

Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti, e per la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e si può chiedere la restituzione di quanto già versato, a patto che l’importo non sia stato pagato integralmente e che non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione, a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso.

I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

Estesa la quattordicesima

La quattordicesima è una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’Inps ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di due volte la pensione “minima” (per il anno 2016 il reddito massimo è di 13.049,14 euro).

Da quest’anno la quattordicesima è estesa, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e due volte la pensione minima.
È stato inoltre incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte la minima.

Opzione donna
La norma consente, in via sperimentale, alle lavoratrici, di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi, ma ottenendo una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo. È applicabile soltanto a chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Con la legge di Bilancio, la facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° gennaio 2013.