Prospettive e criticità del PEPP

Roberto Carli -

Quali sono gli obiettivi che il nuovo strumento di previdenza individuale paneuropeo in elaborazione e che potrebbe avere una definitiva concretizzazione normativa all’inizio del 2019 si propone di raggiungere ? Quali sono le principali criticità ? Sono stati temi di un interessante convegno organizzato dall’ Ania.

La premessa è che l’Europa (e l’Italia in misura ancora più accentuata) è in fase di progressivo invecchiamento. Notevoli sono allora gli impatti sui sistemi di welfare ed in particolare sui sistemi pensionistici con la necessità di un contributo rilevante che deve essere fornito dalla previdenza complementare. Il PEPP vuole allora fornire un contributo all’ampliamento delle soluzioni di offerta per autonomi e liberi professionisti soprattutto nei Paesi in cui i fondi pensione non sono particolarmente diffusi.

Al contempo si vuole favorire la canalizzazione delle risorse provenienti da quei risparmi aggiuntivi , un flusso stimato, in 700 miliardi per trasformarli in investimenti a lungo termine a sostegno dell’economia reale dei Paesi dell’Unione.

Come verrebbe strutturato il PEPP ? E’ una soluzione contraddistinta in primo luogo dalla adesione volontaria, mediante la sottoscrizione di un contratto (PEPP scheme) tra un risparmiatore (individual saver) e una entità offerente con la previsione di un esplicito obiettivo di natura previdenziale.

Si prevede un risparmio di risorse fino al pensionamento con limitate possibilità di ottenere prestazioni ante pensionamento. Il PEPP potrà essere stipulato attraverso molteplici forme contrattuali poiché per PEPP scheme s’intende un contratto, un accordo, un trust o altre forme contrattuali, in cui sono stabilite le prestazioni offerte e le condizioni previste per ottenere tali prestazioni.

Il fornitore di PEPP (PEPP provider) è definito come l’intermediario finanziario autorizzato alla produzione/distribuzione del prodotto; per distributore di PEPP (PEPP distributor) è da intendersi l’intermediario finanziario autorizzato alla distribuzione del PEPP di cui non è istitutore, come pure una assicurazione, riassicurazione o un intermediario assicurativo.

Per quel che riguarda l’autorizzazione del PEPP la Autorità competente è l’Eiopa per tutti i Paesi dell’UE Per quel che riguarda l’operatività si prevede che l’istitutore o il distributore di un PEPP potrà svolgere tali attività in paesi UE diversi (host member states: stati dell’UE, diversi da quello d’origine, in cui avviene l’istituzione/distribuzione del PEPP) da quello d’origine (home member state: paese UE in cui l’istitutore del PEPP ha i suoi uffici registrati), accertato che tale attività avvenga seguendo le regole stabilite dal regime prudenziale di settore per quanto attiene ai distributori di prodotti assicurativi.

E’ importante anche sottolineare il il diritto alla portabilità della posizione accumulata nel PEPP nel caso di cambio di residenza da uno stato all’altro dell’UE, senza dover ricorrere al cambio di provider. In caso di portabilità il sottoscrittore avrà diritto di mantenere inalterati i vantaggi e gli incentivi previsti dal PEPP.

La portabilità della posizione dovrebbe attivarsi su richiesta del soggetto interessato tuttavia in fase di collocamento il provider/distributore dovrebbe rendere disponibile al potenziale sottoscrittore la lista dei paesi UE per i quali è subito attiva l’apposito compartment vale a dire una sezione aperta all’interno del conto individuale di ciascun sottoscrittore che ripropone le condizioni necessarie per poter beneficare degli incentivi fiscali previsti dal Paese in cui è domiciliato il sottoscrittore per gli aderenti ai PEPP.

Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento i provider di PEPP dovranno prevedere compartimenti per ciascuno dei paesi UE, in modo da facilitare il diritto alla portabilità. L’offerta d’investimento del PEPP dovrebbe essere articolata in al più 5 linee, ivi inclusa una opzione standard di default. Al momento della sottoscrizione, l’aderente dovrà indicare l’opzione di investimento prescelta, rivedibile ogni 5 anni e potrà essere esercitata gratuitamente).

L’opzione di default era genericamente definita come una strategia di investimento, a basso rischio, volta ad assicurare la protezione del capitale investito nel PEPP. Il Parlamento europeo ha invece proposto una disciplina più articolata della default investment option (ridenominata basic PEPP) per comprendere anche gestioni di tipo life-cycle, coperture con strumenti derivati e garanzie finanziarie vere e proprie.

Andando alle criticità si sottolinea come il nuovo regolamento affronta materie (previdenza, fisco) largamente sottratte alla competenza comunitaria e che ogni Paese, negli anni, ha affrontato in maniera diversa. Il compromesso che si va profilando, sia nella proposta iniziale della Commissione, sia nel testo elaborato dal Consiglio europeo e ora con le modifiche discusse nel Parlamento, risente della difficoltà di trovare un punto di equilibrio condiviso in una materia che, appunto, è fortemente regolamentata a livello nazionale. Critico è poi il profilo fiscale essendo rilevante l’effetto dell’agevolazione fiscale sul successo del nuovo strumento.