La rivalutazione delle pensioni alla luce della Legge di Bilancio

Roberto Carli -

Tra i diversi profili di intervento in ambito previdenziale la Legge di Bilancio rivede anche la perequazione, vale a dire la rivalutazione dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021.

Va ricordato che dal 1 gennaio si sarebbe dovuto ripristinare il meccanismo previsto dalla legge L. 388/2000, sospeso e sostituito con altre previsioni dalla riforma Fornero e dai Governi successivi a quello Monti, che suddivide la perequazione in tre differenti fasce all’interno del trattamento pensionistico complessivo, disponendo l’erogazione della rivalutazione in misura piena (cioè al 100%) per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le pensioni di importo comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo e al 75% per le pensioni di importo a cinque volte il trattamento minimo.

Come funzionerà allora la rivalutazione nel prossimo triennio? Si riconosce la perequazione sulla base di una serie di aliquote decrescenti, relative ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 9 volte il trattamento minimo (mentre la disciplina vigente fino al 2018 considerava i trattamenti pensionistici con importo complessivo fino a 6 volte il trattamento minimo):

  • 100% (come attualmente previsto) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS
  • 97% (in luogo dell’attuale 95%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento minimo;
  • 77% (in luogo dell’attuale 75%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 75%);
  • 52% (in luogo dell’attuale 50%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo (per tale fattispecie la disciplina per gli anni 2014-2018 prevedeva il 50%);
  • 47% (in luogo dell’attuale 45%) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte e pari o inferiore a 8 volte il trattamento minimo
  • 45% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 8 volte e pari o inferiore a 9 volte il trattamento minimo
  • 40% per i trattamenti di importo complessivo superiore a quest’ultimo limite.

Ciascuna ipotesi di indicizzazione prevede un identico meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate: tale meccanismo è finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite, a seguito di applicazione delle suddette percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola disposizione.