L’Ivass pubblica la lettera al mercato su Rc auto

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Con sempre maggiore frequenza, l’Ivass riceve, da parte delle Forze dell’Ordine addette ai controlli su strada, segnalazioni per contratti R.C. auto emessi in relazione a veicoli dotati di un Documento Unico (nel seguito DU) recante la dicitura «Documento non valido per la circolazione».
Inoltre, sono state anche riscontate emissioni di contratti di R.C. auto a fronte di DU con la suddetta dicitura grossolanamente cancellata, ricoperta o abrasa.

Lo specifica l’Autorità di Vigilanza con specifica Lettera al mercato con cui sottolinea come il Documento Unico annotato come sopra descritto attesta che il veicolo è stato oggetto di “mini voltura”, ovverosia di trasferimento di proprietà a favore di “contribuenti che [ …. ] fanno commercio” di veicoli. Con tale particolare trasferimento, il cedente viene sollevato immediatamente da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, collegata alla proprietà e al possesso del veicolo, e l’acquirente, che usufruisce degli specifici benefici fiscali previsti dalla normativa può porre legittimamente in circolazione il veicolo solo per finalità legate alla vendita (circolazione di prova ex art.1 D.L. n. 474/2001), sempre che il veicolo sia munito di una targa prova e che la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso sia coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia.

In sede di stipulazione di un contratto di R.C. auto, occultare o non dichiarare che il veicolo a cui l’assicurazione si riferisce è stato oggetto di “mini voltura” integra una dichiarazione inesatta, ovvero una reticenza entrambe dolose (ex art. 1892 c.c..), finalizzate all’elusione del regolare adempimento dell’obbligo assicurativo.

L’Ivass allora, al fine di contrastare l’assunzione di contratti affetti dal descritto fenomeno, invita le imprese: a diramare apposita informativa agli intermediari sui controlli da effettuare sui documenti prodotti dai contraenti in sede di assunzione del rischio; a operare, in sede di verifiche presso le reti di vendita, specifici controlli idonei a intercettare ogni eventuale assunzione irregolare dei rischi in parola.

Con l’obiettivo, inoltre, di valutare la sussistenza e l’entità del fenomeno, si invitano le imprese a realizzare un controllo campionario sui contratti R.C. auto che abbiano come contraente e/o proprietario del veicolo indicato in polizza soggetti “commercianti di veicoli”. Gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati alla Autorità di Vigilanza entro il 30 novembre 2023, avendo cura di indicare il numero dei contratti esaminati, le irregolarità accertate e gli eventuali intermediari interessati, nonché le misure poste in essere nei confronti della rete di vendita e per ripristinare la regolarità dei contratti.

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