Legge di bilancio e welfare aziendale
Il disegno di legge di bilancio in continuità con la misura disposta con la scorsa manovra finanziaria, proroga, estendendola però al triennio 2025, 2026 e 2027, il dimezzamento (dal 10 per cento al 5 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Si prevede poi che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Inoltre, si stabilisce che l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rilevi ai fini contributivi.
Ulteriore previsione è poi quella in base alla quale le precedenti disposizioni si applichino ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Si prevede poi che le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto in via ordinaria poi non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Si prevede anche che il citato limite complessivo di mille euro sia elevato a duemila euro per i lavoratori dipendenti con figli, ivi inclusi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico , e quindi in possesso di un reddito complessivo (computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica) non superiore a euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero a 4 mila euro nel caso di figli di età non superiore a ventiquattro anni. Infine, si prescrive che i datori di lavoro provvedano all’attuazione di tali misure previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Si dispone poi che la maggiorazione pari a 2 mila euro si applichi se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.