Come si può anticipare la pensione. Tutto quello che occorre sapere, con tutti i dettagli

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— a cura di Walter Quattrocchi

Aumento dei requisiti di età e anzianità contributiva

L’aumento dei requisiti di età e anzianità contributiva per andare in pensione dovuto all’incremento dell’aspettativa di vita, aggiornata dall’Istat, non solo allunga la data per andare in pensione, ma modifica gli istituti di anticipo pensionistico come isopensione, contratti di espansione e assegni straordinari dei fondi di solidarietà (fondi esubero).

Requisiti per accesso pensione

Fermo restando che i requisiti di accesso alla pensione restano gli stessi (l’età di 67 anni per la vecchiaia e i 42 anni e 10 mesi – 1 anno in meno per le donne – per l’anticipata), dal 1° gennaio 2027, invece, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 1 mese di età, per poi aumentare ulteriormente a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028, mentre resta fisso il requisito contributivo dei 20 anni di anzianità.

Casi particolari

Precoci

Per i lavoratori precoci con almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni d’età e in stato di disoccupazione per licenziamento o dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale conclusa da almeno 3 mesi o che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, il requisito per la pensione anticipata sale a 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028.

Anche in questo caso intervengono poi le “finestre mobili” previste per la pensione anticipata ordinaria.

Incentivo all’esodo

L’incentivo all’esodo serve a coprire economicamente non solo il periodo che separa il lavoratore dalla cessazione del rapporto di lavoro ma anche il primo accesso utile alla pensione.

APE Sociale

L’APE Sociale è un’indennità di accompagnamento alla pensione rivolta a specifiche categorie di assicurati che si trovino in condizioni di particolare difficoltà, consentendo l’uscita anticipata dal mercato del lavoro senza dover attendere il perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Introdotta dall’art. 1, commi 179-186, Legge n. 232/2016, la misura si configura come prestazione integralmente a carico dello Stato e non come trattamento pensionistico in senso stretto.

La Legge di Bilancio 2026 ha disposto la proroga dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2026, senza apportare modifiche ai requisiti di accesso vigenti nell’anno precedente, limitandosi a prevedere un ulteriore stanziamento finanziario volto a garantire la copertura della misura anche per gli anni successivi, fino al 2031.

Per l’accesso al beneficio nel 2026 sono richiesti:

• il compimento di almeno 63 anni e 5 mesi di età anagrafica;

• un’anzianità contributiva minima pari a 30 anni (elevata a 32 o 36 anni per i lavoratori addetti a mansioni gravose);

• l’appartenenza ad almeno una delle 4 categorie individuate dalla norma:

  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest’ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno 18 mesi nei 3 anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant’anni, o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
  • persone con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
  • lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, o almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, attività lavorative gravose.

L’elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la Legge di Bilancio 2022, che ha previsto anche un’anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE Sociale donna).

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati presso le gestioni dell’INPS, mentre restano escluse le contribuzioni versate presso le casse professionali privatizzate, salvo ricorso alla ricongiunzione onerosa.

L’APE Sociale non è cumulabile con lo svolgimento di attività lavorativa, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, ed è incompatibile con la titolarità di trattamenti pensionistici diretti o di prestazioni di sostegno al reddito legate alla disoccupazione involontaria.

L’indennità, erogata per 12 mensilità, non è rivalutabile, non dà diritto alla contribuzione figurativa e non è reversibile ai superstiti; l’importo non può superare i 1.500 euro lordi mensili ed è determinato sulla base dell’assegno pensionistico teorico maturato al momento dell’accesso al beneficio.

Isopensione

L’isopensione, disciplinata dall’art. 4, Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), costituisce uno strumento strutturale di accompagnamento alla pensione, finalizzato alla gestione delle eccedenze di personale e ai processi di riorganizzazione aziendale, nelle imprese del settore privato di medio-grandi dimensioni.

L’istituto è riservato ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e consente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di lavoratori che si trovino a una distanza massima di 7 anni dal perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, considerando i requisiti tempo per tempo aggiornati con gli adeguamenti alla speranza di vita.

La durata massima di norma è pari a 4 anni, ma tale periodo è stato esteso a 7 anni per chi accede entro il 2026. Importante sapere che nella durata massima è necessario considerare anche eventuali finestre mobili previste per il pensionamento.

L’attivazione dell’isopensione presuppone la stipula di un accordo sindacale da sottoscrivere tra azienda e sindacati (RSA o RSU se presenti o rappresentanze territoriali).

L’accordo individua la platea dei lavoratori interessati, i criteri di accesso alla misura e la durata del periodo di accompagnamento.

A seguito dell’accordo, il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS apposita domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione necessaria e dalla prestazione di una garanzia fideiussoria a copertura dell’intero onere finanziario dell’operazione.

L’INPS certifica la data di pensionamento e l’importo dell’assegno di esodo dei lavoratori aderenti all’isopensione.

Durante il periodo di isopensione, il lavoratore percepisce un’indennità mensile di importo pari al trattamento pensionistico teorico maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché la contribuzione figurativa utile al perfezionamento del diritto a pensione.

L’INPS provvede all’erogazione dell’indennità e all’accredito della contribuzione, salvo rivalsa nei confronti del datore di lavoro, che resta integralmente responsabile del finanziamento sia della prestazione sia della contribuzione correlata.

L’erogazione dell’isopensione avviene fino al mese precedente l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia o anticipata.

Raggiunti i requisiti per il pensionamento, l’importo della pensione viene calcolato tenendo conto della contribuzione versata durante il periodo di esodo e applicando i coefficienti di conversione in base all’età raggiunta al momento del vero e proprio pensionamento.

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Dal 1° gennaio 2018 è prevista la possibilità di richiedere l’anticipazione, totale o parziale, delle prestazioni della previdenza complementare sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), con la finalità di integrare il reddito nella fase di transizione verso la pensione di vecchiaia.

Possono accedere a RITA, in primo luogo, i soggetti cessati dal lavoro che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa e che abbiano perfezionato almeno 20 anni di contribuzione complessiva nei regimi obbligatori di appartenenza alla data di presentazione della domanda.

In secondo luogo, possono accedervi i lavoratori che risultino inoccupati da oltre 24 mesi e che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi.

In ogni caso, è richiesto il possesso di un’anzianità minima di partecipazione alle forme di previdenza complementare pari ad almeno 5 anni.

Il requisito della cessazione dell’attività lavorativa deve sussistere al momento della presentazione della domanda, mentre è ammesso lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di erogazione della prestazione.

Presentazione della domanda

La domanda di RITA deve essere presentata all’ente di previdenza complementare di appartenenza, utilizzando gli appositi moduli e allegando la documentazione necessaria a comprovare:

  • la cessazione dell’attività lavorativa o lo stato di inoccupazione;
  • il possesso del requisito contributivo di 20 anni nel regime obbligatorio;
  • l’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare;
  • il consenso al trattamento dei dati personali;
  • un documento di identità valido.

Modalità di erogazione

La prestazione è erogata sotto forma di rendita temporanea, con decorrenza dall’accettazione della richiesta e fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Essa consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, pari al montante accumulato richiesto, restando nella disponibilità dell’iscritto la scelta circa la quota di montante da destinare alla RITA.

La prestazione non può essere concessa nei casi in cui, per l’immediata prossimità all’età pensionabile, non sia possibile un frazionamento in almeno 2 rate; in pratica deve essere richiesta con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla decorrenza della pensione.

Qualora l’anticipo riguardi solo una parte del capitale maturato, il richiedente deve indicare il comparto di destinazione del montante residuo.

Regime fiscale

Sotto il profilo fiscale, la RITA beneficia di un regime agevolato.

La parte imponibile della prestazione è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare eccedente il quindicesimo, fino a un’aliquota minima del 9%.

Ulteriori caratteristiche

La periodicità di liquidazione è stabilita dal fondo pensione complementare, con una cadenza non superiore a 3 mesi.

In caso di decesso dell’iscritto durante la percezione della RITA, il montante residuo può essere riscattato.

Inoltre, qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale, sulla quota residua restano esercitabili le ordinarie facoltà di anticipazione e riscatto.

Assegno straordinario dei fondi di settore

Un ulteriore strumento attuabile per il prepensionamento di un lavoratore è l’utilizzo dell’assegno straordinario erogato dai fondi bilaterali di settore.

Inizialmente previsto dalla Legge Fornero, la normativa è stata successivamente rivista con l’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

Alcuni specifici fondi bilaterali prevedono indennità economiche straordinarie, attivabili nei casi di ricambi generazionali, riqualificazione professionale e incentivi all’esodo, in base all’art. 3 della Legge n. 92/2012.

I fondi bilaterali erogano un assegno straordinario richiedibile per i lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici dell’età di vecchiaia o anticipata ordinaria entro e non oltre 5 anni dalla fine del rapporto di lavoro.

Settori interessati

È necessario che i lavoratori siano assunti in aziende appartenenti a specifici settori, tra cui:

  • credito, anche cooperativo;
  • assicurazioni;
  • compagnie di traghetti;
  • Poste Italiane;
  • Ferrovie dello Stato;
  • industria chimica;
  • telecomunicazioni.

Procedura

È necessario prevedere un accordo aziendale con i sindacati più rappresentativi all’interno dell’impresa.

L’adesione dei dipendenti non è comunque obbligatoria.

Una volta predisposto l’accordo con i sindacati, i lavoratori possono procedere volontariamente alla sottoscrizione.

Al termine di questa procedura è prevista una risoluzione consensuale in sede protetta.

Importo e contribuzione

L’assegno straordinario copre il periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e l’accesso alla pensione.

È prevista l’erogazione per 13 mensilità all’anno.

Durante questo periodo il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi previdenziali in base all’ultima retribuzione mensile stimata.

L’assegno straordinario erogato è pari all’importo della pensione maturata, comprensiva della contribuzione che il datore di lavoro è obbligato a versare nel periodo di percezione dell’assegno straordinario.

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