Cambiano le regole per il pignoramento della pensione

di Walter Quattrocchi -

Le nuove norme innalzano il limite non esigibile. Con modalità diverse per le rendite pagate in contanti o con assegno, o accreditate su conto corrente

Per i creditori diventa più difficile pretendere il pignoramento da debitori che godono di un assegno pensionistico. Sono entrate in vigore infatti nuove regole sul pignoramento che innalzano il limite non esigibile.

Fino all’entrata in vigore del Decreto Giustizia del 2015 il creditore che, per soddisfare il proprio credito, decideva di pignorare lo stipendio o la pensione del debitore, con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’ente di previdenza, aveva come limite solo il quinto dell’importo complessivo.

Ora sono possibili almeno due casi.

1) Pensione pagata in contanti allo sportello o tramite assegno

Nel caso di pensione pagata in contanti allo sportello bancario o postale o tramite invio di un assegno all’indirizzo del pensionato, la parte non pignorabile non è più la misura della pensione minima (che quest’anno è pari a 502,38 euro), ma sale fino a una volta e mezzo l’importo dell’assegno sociale (nel 2015 pari a 448,52 euro) e cioè a 672,78 euro.

La somma eccedente 672,78 euro sarà pignorabile, sempre nel limite di un quinto del totale.

Per esempio, su una pensione di 1.500 euro, sottraendo 672,78 euro, rimangono 827,22 euro, sui quali viene calcolato il limite del quinto, con il risultato che la somma che verrà prelevata dalla pensione sarà di 165,44 euro al mese.

2) Pensione accreditata su un conto corrente bancario o postale

Nel caso la pensione venga accreditata sul conto corrente bancario o postale prima del pignoramento, la somma non sequestrabile sarà pari al triplo dell’assegno sociale e quindi, per il 2015 a 1.345,56 euro.

La parte eccedente tale somma sarà pignorabile senza applicazione del limite del quinto.

Se invece la pensione viene accreditata sul conto corrente nella data in cui si verifichi la richiesta di pignoramento o successivamente, la parte non pignorabile sarà l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, per il 2015 pari a 672,78 euro, e sarà possibile prelevare sull’eccedenza, nei limiti del quinto del totale.