Le riforme

redazione -

A partire dal 1992 si sono susseguite le modifiche legislative al sistema previdenziale italiano. Ecco le principali tappe

Per far fronte al deficit previdenziale e per garantire a lungo termine la solidità del sistema pensionistico, sin dall’inizio degli anni ’90 è stata avviata un’attività riformatrice, tuttora in corso, che ha messo in atto una serie di provvedimenti tendenti a:
• riequilibrare il rapporto fra lavoratori attivi e pensionati;
• riequilibrare il rapporto fra periodo lavorativo e periodo della pensione;
• integrare il sistema pensionistico obbligatorio con forme di previdenza complementare capaci di stimolare il risparmio e consentire la crescita economica del paese.

Le linee guida delle riforme sono, dunque, le seguenti:
innalzamento dell’età pensionabile e aumento degli anni di contribuzione minima (anzianità);
eliminazione di privilegi (baby pensioni) e tentativo di armonizzazione delle diverse gestioni pensionistiche;
• modifica del sistema di calcolo delle pensioni da retributivo a contributivo;
• introduzione dei fondi pensione e delle forme pensionistiche individuali sostenuta da incentivi fiscali.

Vediamo le principali tappe del processo di riforma.

1992, riforma Amato
È stata il primo passo di una serie di cambiamenti che negli anni ’90 hanno modificato parte dei requisiti necessari per il calcolo della pensione. In particolare sono stati apportati correttivi sia per rinviare nel tempo il momento del pensionamento, limitando condi¬zioni particolarmente vantaggiose per il pensionamento di anzianità, sia per rivedere i criteri di calcolo della prestazione, estendendo il numero delle annualità retributive che concorrono al calcolo della retribuzione pensionabile.

1995, riforma Dini
La riforma ha rivisto il criterio di calcolo della prestazione introducendo, per i nuovi iscritti e in parte per coloro che erano già attivi, un criterio di calcolo contributivo, maggiormente legato ai contributi versati dal lavoratore. Tale metodologia elimina alcune distorsioni tecniche presenti nella relazione tra contributi e prestazioni tipiche del metodo retributivo vigente, ma nello stesso tempo condurrà a regime a una signi¬ficativa riduzione delle prestazioni. Questo intervento di riforma inciderà in modo significativo sulla spesa pensionistica e traccia le linee guida per le riforme successive.

1997, riforma Prodi
La riforma riprende alcuni aspetti delle riforme precedenti, in particolare rivedendo i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità e i criteri di perequazione della prestazione.

2004, riforma Maroni
Eleva l’età pensionabile progressivamente a 60/65 anni, elimina progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, incentiva chi ritarda l’uscita dal mondo del lavoro; sostiene e favorisce lo sviluppo di forme pensionistiche complementari, ridefinisce gli incentivi fiscali e infine rivede il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

2005, decreto legge 252, disciplina delle forme pensionistiche complementari
Questo decreto attuativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, introducendo il concetto del silenzio-assenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme complementari.

2006, legge finanziaria 2007
Viene anticipato al 1° gennaio 2007 l’avvio della previdenza complementare (ini¬zialmente previsto per il 1° gennaio 2008).

2007, decreto legislativo 28
In attuazione della direttiva europea numero 41 del 2003, disciplina l’operatività all’estero delle forme pensionistiche complementari italiane e l’operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie. Si consente, da un lato, ai fondi pensione costituiti secondo il diritto italiano di operare a favore di datori di lavoro o lavoratori autonomi residenti in altri stati membri dell’Unione europea, previa comunicazione alla Covip e, dall’altro lato, a fondi istituiti in altri stati membri dell’Ue, previa comunicazione alla Covip, di operare in Italia.

2007, legge 247
Con la revisione dei coefficienti di trasformazione introdotti dalla Legge del 1995, porterà, a decorrere dal 2010, alla riduzione delle prestazioni erogate col metodo contributivo.

2010, decreto legge 38
Innalza l’età di pensionamento di vecchiaia per le donne del pubblico impiego e modifica le “finestre” per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

2011, legge 148
L’età di pensionamento per le donne, nel settore privato, viene innalzata, in maniera graduale, a 65 anni. Altre modifiche riguardano: le finestre pensionistiche, l’anticipo dell’inizio del nuovo sistema di modifica dei requisiti d’età in base alle prospettive di vita e il blocco della rivalutazione delle pensioni più alte.

2011, riforma Monti-Fornero

Modifica radicalmente il sistema pensionistico. Vengono inaspriti i requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata e di vecchiaia, con aggancio automatico alle variazioni della speranza di vita, elevando dell’età di pensionamento fino raggiungere la soglia dei 67 anni nel 2021. Si estende il metodo di calcolo contributivo pro-rata per tutti, facendo di fatto sparire il sistema totalmente retributivo. Viene eliminata la “finestra mobile”, aumentano le aliquote contributive dei lavoratori autonomi e si introduce il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori e pensionati dei fondi speciali Inps; vengono tagliate le rivalutazioni Istat e aboliti gli enti Inpdap ed Enpals, assorbiti dall’Inps.


Con la collaborazione di Irsa.