Verso la pensione: le opzioni possibili

redazione -

Per far confluire i contributi in un unico fondo si può ricorrere alla ricongiunzione o alla totalizzazione. E per i periodi scoperti c’è il riscatto

Il sistema previdenziale italiano prevede la possibilità per un lavoratore di far valere versamenti contributivi in due o più fondi previdenziali, facendo confluire tutta la contribuzione acquisita in un unico fondo; si tratta della ricongiunzione.

Un’alternativa è la totalizzazione, che consente ai lavoratori che soddisfano determinati requisiti minimi previsti dalla legge di ottenere un’unica pensione sommando i diversi periodi contributivi.

Il lavoratore può infine provvedere, a proprie spese, alla copertura contributiva relativamente ad alcuni periodi “scoperti” (studi universitari, periodi di lavoro all’estero, eccetera); tale operazione è denominata riscatto.

Ricongiunzioni
La ricongiunzione riguarda periodi assicurativi comunque legati ad attività di lavoro (autonomo o subordinato) e già coperti da contribuzione; non si riferisce ad altri periodi (riscatti, contributi volontari e contributi figurativi) che non siano strettamente configurabili come contribuzione effettiva.

L’ operazione è prevista in alcuni ma non in tutti i fondi previdenziali e soprattutto non è detto che, all’interno dello stesso fondo previdenziale, sia permessa per tutte le professioni.

Per esempio, se si tratta di un lavoratore autonomo Inps (artigiano, commerciante, coltivatore diretto), data l’avvenuta parificazione dei limiti di età pensionabile tra lavoratori dipendenti ed autonomi, la ricongiunzione riveste solo qualche modesto interesse ai fini del “quantum” pensionistico, che non ricompensa l’onere da sostenere.

La modalità generalmente adottata è quella gratuita (denominata tecnicamente “cumulo”) per il richiedente, che comporta un calcolo della pensione su due quote distinte, con le regole rispettivamente del fondo dipendenti e del fondo autonomi.

La ricongiunzione può essere gratuita o, più spesso, onerosa. In questo caso, il richiedente deve pagare una somma definita “riserva matematica”, che serve al fondo previdenziale ricevente per affrontare la maggior spesa, in termini di pensione, che dovrà sostenere quando l’interessato chiederà la liquidazione del trattamento, maggiorato dai periodi ricongiunti. Il calcolo del costo della ricongiunzione, nei casi in cui questa sia a carico totale o parziale del richiedente, è pari in linea generale alla differenza tra la riserva matematica della prestazione pensionistica e i contributi rivalutati trasferiti.

La ricongiunzione non è prevista per i soggetti appartenenti al sistema contributivo (cioè che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996) perché possono usufruire direttamente della totalizzazione.

Totalizzazione
La totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un’unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi, che non devono coincidere.

La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.

Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede determinati requisiti:
– almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età
– 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall’età.

I lavoratori che rientrano nel sistema contributivo (ossia coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995) possono ottenere la totalizzazione anche se hanno maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi.

Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione, con il sistema contributivo, di propria competenza, in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall’Inps, ma l’onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore.

Riscatti
Il sistema previdenziale italiano prevede la possibilità di accredito di contributi utili per la pensione relativi a periodi non legati ad attività lavorativa, come gli anni del corso legale di laurea. La possibilità di riscatto varia da categoria a categoria, ed è riconosciuta, sempre con onere finanziario a carico del lavoratore, esclusivamente per i casi previsti dalla legge. I periodi riscattati sono, a tutti gli effetti, parificati a quelli di contribuzione effettiva.

L’onere di riscatto è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione, in base all’anzianità contributiva raggiunta dal soggetto a determinate date.

Il riscatto è parziale se c’è l’interruzione del pagamento dei contributi stabiliti.

In base alla legge 247/2007, per le domande di riscatto del corso legale di laurea presentate dal 1° gennaio 2008, il pagamento dei contributi avviene in dieci anni (120 rate mensili) anziché in cinque (60 rate mensili), senza interessi.

Inoltre, per tutti i lavoratori, gli anni riscattati saranno considerati validi ai fini del computo dell’età pensionabile e non solo ai fini della determinazione della prestazione pensionistica, così come avveniva prima di tale modifica per coloro che avevano iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996.

Può riscattare il periodo di laurea anche chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e chi non ha ancora iniziato un’attività lavorativa; in quest’ultimo caso il contributo per ogni anno da riscattare è pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (per esempio i genitori), nella misura del 19% dell’importo stesso.


Con la collaborazione di Irsa.