A scuola c’è chi può restare oltre l’età della pensione

di Rosaria Barrile -

L’eccezione alla norma prevista per la pubblica amministrazione riguarda gli insegnanti coinvolti in “innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”, autorizzati dal dirigente scolastico 

La Legge di Stabilità introduce una nuova eccezione al divieto di continuare a lavorare nelle pubbliche amministrazioni dopo aver raggiunto l’età pensionabile (come invece viene previsto dal decreto legge 90/2014 sulla pubblica amministrazione).

A poter usufruire della nuova possibilità è il personale della scuola, ma a patto di poter dimostrare di avere precisi requisiti: chi chiede di restare in servizio deve essere impegnato in “innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”, potrà chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per altri due anni nonostante il raggiungimento dei requisiti per andare in pensione. Lo prevede il comma 257 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015).

Ma il proseguimento dell’attività lavorativa non scatta automaticamente, ma deve essere autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Nonostante non vi siano ancora precise indicazioni amministrative, tale opzione va ad aggiungersi a quella già esistente relativa all’ipotesi in cui al compimento dell’età di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi e sino comunque all’età massima di 70 anni (e sette mesi) a condizione che entro tale età l’interessato possa raggiungere i requisiti contributivi per guadagnare la pensione di vecchiaia (come precisato dalla Circolare della Funzione Pubblica 1/2015).

Per il 2016 quindi potranno chiedere di restare in servizio, presentando domanda scritta alla sede scolastica di servizio/titolarità entro il 22 gennaio, solo i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso entro tale data di 20 anni di anzianità contributiva.

Prima di decidere di trattenere il personale ancora in servizio, le pubbliche amministrazioni dovranno però valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive relative anche a diverse gestioni previdenziali (anche quelle di eventuali gestioni separate) ai fini dell’esercizio della totalizzazione o del cumulo contributivo gratuito.