L’ex Carichieti condannata per tassi usurari

di Rosaria Barrile -

Il giudice annulla il debito maturato da una cooperativa di lavoro a causa delle condizioni applicate dal 1997 al 2009

L’ormai ex Cassa di Risparmio di Chieti, diventata oggi, grazie al decreto salva-banche, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, è stata condannata dal Tribunale di Chieti (sezione distaccata di Ortona) per l’applicazione di tassi di interessi usurari dal 1997 al 2009.

La banca, tra il 2009 e 2010, avrebbe negato credito a una cooperativa di 50 lavoratori di Ortona, segnalandola presso la Centrale rischi della Banca d’Italia dopo aver richiesto la restituzione di 71.506 euro per scoperto di conto corrente, 22.340 euro per smobilizzo crediti, e 18.440 per residuo prestito. Si arriva così a una cifra complessiva di 112.286 euro.

La cooperativa, che prestava servizi tramite i suoi 50 soci, a quel punto, non potendo ricevere credito e non potendolo ottenere dalle altre banche a causa della segnalazione tra i cattivi pagatori, si è sciolta.

Ma una delle socie si è rivolta agli avvocati che, in collaborazione con l’associazione Sos Utenti, hanno assunto la difesa della cooperativa e dei soci fidejussori chiamati a pagare da Carichieti.

Durante il processo è emerso che Carichieti non avrebbe dovuto chiedere alcun importo alla Cooperativa a causa dell’applicazione di tassi interesse anatocistici, interessi usurari, illegittimi interessi ultralegali ovvero interessi pattuiti in misura maggiore da quella legale (che possono essere legittimi solo a determinate condizioni), illegittime commissioni di massimo scoperto.

Dopo cinque anni e mezzo, il giudice del Tribunale di Chieti ha quindi respinto la richiesta dei 93.846,63 euro fatta dalla Carichieti nei confronti della cooperativa, e quella della cooperativa di avere 633 euro, riconoscendo inoltre che sul conto ordinario la Carichieti ha praticato interessi usurari dal 1997 in poi. Il giudice, infatti. annullando tra loro gli importi a debito e quelli a credito, ha motivato la sua decisione affermando che “risultano pienamente decurtabili le operazioni di addebito da considerarsi illegittime alla luce delle proponibili e rilevanti eccezioni sollevate dalla parte attrice circa la applicazione di tassi di natura usuraria”.