Leasing immobiliare più conveniente con le agevolazioni fiscali

di Rosaria Barrile -

Dal Notariato una guida per capire come utilizzarlo per l’acquisto della prima casa

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 sarà possibile per i privati comprare la prima casa tramite leasing immobiliare, beneficiando di alcuni sgravi fiscali che ne abbattono in misura importante il costo, solitamente più elevato rispetto al mutuo. La novità è contenuta nella legge di Stabilità 2016 che indica le condizioni per poterne beneficiare.

A spiegarne nel dettaglio i vantaggi fiscali è una guida recentemente messa a punto dal Consiglio nazionale del notariato.

La nuova formula dovrebbe consentire l’acquisto della propria abitazione anche da parte di chi non possiede le caratteristiche richieste dalle banche per accedere a un mutuo.

Il mutuo infatti è una forma di finanziamento con requisiti più rigidi rispetto al leasing immobiliare, in quanto è richiesto il possesso di una certa somma piuttosto consistente al momento dell’acquisto (dato che i mutui oggi generalmente coprono solo fino all’80% del valore dell’immobile).

Il leasing, inoltre, a differenza del mutuo, non prevede la sottoscrizione dell’ipoteca sull’immobile, con un notevole risparmio al momento del rogito. La legge di Stabilità 2016 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore, che pagherà un “affitto” per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito.

Per poter accedere al leasing immobiliare, così come disciplinato dalla legge di Stabilità, ovvero beneficiando di tutte le condizioni che ne abbattono il costo, sono previsti tuttavia alcuni requisiti ben precisi:
– l’immobile oggetto del contratto deve essere ad uso abitativo e deve essere utilizzato come abitazione principale entro un anno dalla consegna;
– il soggetto utilizzatore/acquirente deve avere reddito complessivo non superiore a 55 mila euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
– il soggetto utilizzatore/acquirente non deve essere proprietario di altri immobili abitativi.

Il corrispettivo, o “canone”, che l’utilizzatore pagherà all’intermediario dovrà tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione, e della durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto per colpa di chi utilizza l’immobile, chi l’ha messo a disposizione avrà diritto alla restituzione del bene. In caso di gravi problemi, come la perdita del lavoro, è possibile sospendere il pagamento del canone periodico, per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, senza dover pagare alcuna penale né commissioni aggiuntive.

Chi intende usufruire delle condizioni fiscali di favore applicate al leasing immobiliare deve tuttavia stipulare un contratto entro i tempi previsti dalla legge: solo per i prossimi cinque anni (dal 1° gennaio di quest’anno al 31 dicembre del 2020) la legge di Stabilità 2016 ha previsto una detrazione fiscale del 19% per i giovani sotto i 35 anni con un reddito fino a 55 mila euro che decidono di ricorrere alla locazione finanziaria (leasing) in alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale; il limite massimo della detrazione è pari a 8 mila euro annui. Inoltre per favorire il riscatto finale dell’immobile è prevista una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per l’acquisto del bene, per un importo detraibile fino a 20mila euro (mentre con il mutuo la deducibilità riguarda solo la quota degli interessi passivi e non il capitale).

Le agevolazioni si applicano, ma dimezzate, anche agli over 35. La detrazione sul canone è ridotta a un massimo di 4 mila euro all’anno mentre sulla maxirata finale potrà essere al massimo di 10mila euro.

Anche l’imposta di registro è ridotta: per la registrazione dell’atto di acquisto da parte delle società di leasing dell’immobile da concedere in locazione finanziaria, l’aliquota proporzionale dell’imposta di registro è ridotta all’1,5%. Requisito essenziale è che l’immobile sia una casa di abitazione di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 (case di lusso, ville, castelli).