Avvocati: niente pensione per chi non esercita la professione

di Walter Quattrocchi -

Secondo la Cassazione non è sufficiente avere versato i contributi alla Cassa forense

Per richiedere la pensione alla cassa forense gli avvocati, oltre a pagare i contributi devono dimostrare di avere esercitato la professione.

Questo è quanto chiarisce la Cassazione in una recente sentenza che ha rigettato il ricorso di un avvocato che, al momento della richiesta della pensione, si è visto negare il trattamento dalla cassa forense.

Nello specifico l’avvocato, iscritto all’albo e alla Cassa forense fin dagli anni ’70, aveva svolto nella sua carriera soltanto l’attività di amministratore di una società, senza comunicare reddito e volume di affari all’istituto pensionistico, ma rimanendo comunque iscritto e versando regolarmente i suoi contributi alla cassa.

Raggiunti i requisiti per la pensione, l’avvocato ha richiesto alla Cassa forense il relativo trattamento, ma l’ente, pur in presenza di una completa contribuzione, ha accertato nella posizione assicurativa dell’iscritto l’assenza dei redditi professionali da avvocato da dichiarare ai fini Irpef e il volume complessivo d’affari ai fini Iva, e ha di conseguenza negato la richiesta di pensione, riconoscendo solo il diritto a farsi rimborsare le somme versate.

La Cassazione ha conferma il rigetto della pensione all’avvocato.

Per i giudici di legittimità, l’iscrizione alla Cassa forense può ritenersi effettiva in quanto sia accompagnata all’esercizio dell’attività professionale e, di conseguenza, all’iscrizione all’albo professionale, che di tale esercizio costituisce il presupposto.

L’effettività dell’iscrizione condiziona l’efficacia stessa della relativa contribuzione.

Il versamento dei contributi, in assenza dell’esercizio effettivo della professione non è, secondo la Cassazione, utile ai fini del compimento dei 35 anni di contribuzione e alla possibilità di richiedere la pensione.