La Consap risveglia le polizze “dormienti”

di Rosaria Barrile -

Il rimborso delle assicurazioni vita che sono andate in prescrizione prima del 1° aprile 2010 sarà però solo parziale

C’è tempo fino all’ 8 aprile per presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap Spa) la richiesta di rimborso delle polizze vita “dormienti”, ovvero quelle polizze vita che sono scadute o prescritte che non siano mai state riscosse dai titolari entro il termine stabilito (in questo caso quelle che sono andate in prescrizione prima del 1° aprile 2010).

Presentando la domanda sarà possibile avere il rimborso, ma solo parziale, delle polizze già andate in prescrizione e finite nell’apposito fondo rapporti dormienti (come previsto dall’articolo 1, comma 343, della legge 266/2005).

L’attuale disciplina in materia prevede infatti che i diritti che nascono per effetto di una polizza vita (ovvero il diritto ad avere il capitale maturato), si prescrivono in dieci anni. In altri termini, dopo dieci anni dalla morte dell’assicurato oppure dal giorno di scadenza della polizza, non è più possibile chiedere nulla alla compagnia assicurativa con cui il contratto è stato stipulato.

Per rendere il passaggio alla nuova disciplina più graduale, e consentire il rimborso di quanti, al momento della nuova disposizione dovevano ancora riscuotere una polizza già prescritta, a fine febbraio si è aperta la “terza finestra” per poter incassare almeno una parte del valore della polizza.

Sarà possibile chiedere il pagamento solo se si rispettano alcune condizioni, come indicato dalla Consap:
– l’evento tutelato dalla polizza (per esempio la morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato devono essere avvenuti dopo il 1° gennaio 2006;
– la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° aprile 2010;
– la compagnia di assicurazione o la banca che hanno venduto la polizza non hanno liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti.

In caso di accoglimento della domanda, sarà corrisposto al massimo il 70% dell’importo della polizza. L’entità dipende dalla quantità di richieste che arriveranno: il ministero dello Sviluppo economico ha infatti deciso (con un decreto del 6 agosto 2015) uno stanziamento: se questo si rivelasse insufficiente a rimborsare il 70% di tutte le domande accolte, i rimborsi saranno ridotti in proporzione per tutti i richiedenti. L’esatta quantificazione dell’importo per le istanze accolte potrà essere effettuata solo al termine dell’esame di tutte le domande (previsto per il mese di ottobre 2016). Sulle somme riconosciute non saranno pagati oneri accessori né interessi.

Il pagamento però sarà agevole: in fase di presentazione dei documenti elencati sul sito della Consap, dovrà essere fornito anche l’Iban sul quale saranno versati gli importi riconosciuti in caso di accoglimento della domanda.