Banche fallite: rimborso forfettario o arbitrato

di Rosaria Barrile -

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che ne stabilisce i criteri. Ma per le associazioni dei consumatori resta la beffa per i sottoscrittori “forzati” di obbligazioni subordinate

Si apre uno spiraglio nella drammatica situazione in cui si sono trovati molti risparmiatori coinvolti nel fallimento di Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e CariFerrara.

È appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (la numero 102 del 3 maggio 2016) il decreto legge che contiene le disposizioni a favore dei risparmiatori che hanno investito in azioni e obbligazioni delle banche in liquidazione.

Nel caso in cui i prodotti finanziari siano stati acquistati prima del 12 giugno 2014 il rimborso sarà automatico. Discorso diverso invece, per chi ha comprato i titoli dopo quella data: per questi risparmiatori non resterà altro che fare ricorso all’arbitrato.

Il rimborso automatico prevede tuttavia dei paletti ben precisi: l’indennizzo forfettario fino all’80% verrà concesso solo se il reddito lordo del risparmiatore è sotto i 35 mila euro oppure se il patrimonio mobiliare è al di sotto dei 100 mila euro.

L’importo dell’indennizzo forfettario sarà pari all’80% di quanto pagato per acquistare gli strumenti finanziari, al netto delle spese legate all’acquisto e della differenza, se positiva, tra il rendimento ottenuto e il rendimento di mercato, che sarà riferito a un Buono del Tesoro in corso di emissione, poliennale e con una durata finanziaria equivalente o vicina agli strumenti.

Ma occorre fare attenzione perché la presentazione della richiesta di indennizzo forfettario non consente di ricorrere all’arbitrato. Chi ha acquistato strumenti finanziari prima e dopo la data del 12 giugno 2014, può accedere all’indennizzo nel primo caso e all’arbitrato nel secondo.

Il decreto non introduce novità invece sulla composizione della camera arbitrale: gli arbitri saranno nominati con decreto del presidente del consiglio, ma proposti dal ministro dell’Economia e delle finanze, in base ai criteri di imparzialità, indipendenza, professionalità ed onorabilità. Al momento, quindi, non sono state accolte le richieste da parte delle associazioni dei consumatori di poter assistere i risparmiatori.

Per quanto il decreto sia chiaro nell’indicare i criteri per l’accesso al rimborso e l’ammontare restano alcuni dubbi. Come sottolinea Adiconsum, ad esempio, non è ancora chiaro se chi riceve l’indennizzo forfettario dovrà rinunciare a presentare la denuncia per truffa per violazione degli obblighi di informazione e diligenza da parte della banca.

Nel complesso comunque molte associazioni hanno definito fin da subito “inaccettabile” il decreto, perché “aggiunge al grave danno dell’esproprio la ben architettata beffa per 10 mila risparmiatori delle quattro banche (su 130 mila famiglie truffate), ai quali sono stati appioppate obbligazioni subordinate”. Adusbef e Federconsumatori ritengono infatti grave che “Renzi ed il governo, continuino ad accettare che questi risparmiatori espropriati, compresi gli azionisti costretti a diventare tali pena la mancata concessione di fidi prestiti, mutui, siano definiti speculatori”.