Come si calcola la pensione di reversibilità?

-

Se l’importo liquidato è inferiore al dovuto può trattarsi di un conguaglio Irpef trattenuto dall’Inps

Vorrei sottoporvi un quesito che si riferisce al calcolo della pensione di reversibilità spettante a mia madre.
La pensione di mio padre (Inps ex Inpdap), deceduto nel dicembre del 2015, ammontava a 2.200 euro mensili. Poiché anche mia madre è titolare di una pensione Inps ex Inpdap, con un reddito annuo complessivo di circa 30.00 euro, l’Inps ha applicato la riduzione della pensione di reversibilità.
Ma anziché ridurre la pensione di reversibilità (il 60 per cento di 2.200 euro ovvero 1.320 euro) del 40 per cento, come previsto dalle tabelle che ho trovato in rete, l’Inps ha assegnato a mia madre un importo mensile di 500 euro circa.
Come è possibile? K.G.

Risponde Walter Quattrocchi
L’importo liquidato dall’Inps a titolo di reversibilità al coniuge superstite non è corretto, salvo che l’Istituto non abbia operato un conguaglio Iripef o stia trattenendo una quota per un indebito relativo alla pensione del dante causa.

Come esattamente ricostruito dalla lettrice, la madre, coniuge superstite del pensionato dante causa, deve percepire il 60% dell’assegno del marito, con la riduzione dell’importo, per incumulabilità con i redditi del beneficiario, nella misura del 40%. Poiché la destinataria risulta possedere un reddito personale annuo complessivo di circa 30 mila euro, che si posiziona nella fascia di incumulabilità oltre euro 26.098,28 e fino a euro 32.622,85 (redditi superiori a quattro volte il trattamento minimo di euro 501,86, moltiplicato per 13 mensilità).

I redditi del superstite da valutare ai fini della incumulabilità sono quelli assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione del Tfr, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non va inoltre considerata la pensione ai superstiti su cui deve essere operata la riduzione.