Anatocismo, vietato per legge

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E’ finalmente entrato in vigore il decreto che definisce il calcolo degli interessi a debito e a credito 

Dal 1° ottobre sono entrate in vigore le nuove norme sul tema dell’anatocismo bancario contenute nel decreto n. 343/2016 del ministro delle Finanze, che hanno stabilito una volta per tutte come debbano essere calcolati gli “interessi sugli interessi”.

Il decreto arriva dopo la riforma del Testo Unico Bancario, che già più di un anno fa prevedeva il divieto di anatocismo, e intende mettere fine in particolare alle controversie fra banche e risparmiatori sul metodo di calcolo degli interessi debitori, ovvero quelli che devono essere rimborsati per aver usufruito di un servizio come un finanziamento.

Le novità coinvolgono soprattutto i contratti di conto corrente e i fidi. Il cambiamento più importante riguarda il calcolo degli interessi a debito e a credito dei conti corrente: essi devono avere la stessa periodicità e il periodo di calcolo non può essere inferiore all’anno. Il calcolo degli interessi deve avvenire alla fine dell’anno solare, e il pagamento degli interessi non può essere richiesto prima del 1° marzo dell’anno seguente. Nel concreto ciò significa che la banca non potrà richiedere al cliente interessi per uno scoperto di conto corrente relativo a un dato anno prima del 1°marzo dell’anno successivo.

Nel caso di interessi debitori il cliente potrà quindi decidere di pagare subito oppure potrà autorizzare la banca a calcolare gli interessi dovuti aggiungendoli al capitale già a debito sul conto ma solo ed esclusivamente firmando un’apposita dichiarazione scritta. In tal caso però non si produce un calcolo “degli interessi sugli interessi”, ovvero di “anatocismo”, perché in questo caso infatti gli “interessi” si trasformano in “capitale” e pertanto su questo possono essere calcolati nuovi interessi. Alcune banche hanno già inviato lettere alla loro clientela con le quali richiedono l’autorizzazione per l’addebito in conto degli interessi debitori. Una tale richiesta non comporta nessun onere di fatto per il cliente che può sempre revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione data.

Come in passato, invece, in caso di mancato pagamento degli interessi debitori la banca può ricorrere alle vie legali e chiedere il pagamento degli interessi moratori (che consiste nel pagamento degli interessi dovuti per il ritardo).