Le prestazioni

redazione -

Pensioni di vecchiaia e di anzianità, invalidità e inabilità, pensioni indirette: ecco tutte le rendite previste dal sistema previdenziale

Le principali prestazioni previste per gli iscritti al sistema previdenziale obbligatorio sono:
– prestazioni dirette al lavoratore (pensioni dirette);
– prestazioni ai familiari superstiti in caso di morte dell’assicurato durante la vita lavorativa o durante la pensione (pensioni indirette).

Pensioni dirette

Pensione di vecchiaia
È la pensione che spetta al lavoratore al compimento di determinati requisiti di età e di contribuzione.

Per chi era già al lavoro alla data del 31 dicembre 1995 i requisiti sono:
compimento dell’età pensionabile (66 anni per uomini e donne) con almeno 20 anni di contribuzione e cessazione dell’attività lavorativa.

Per chi ha iniziato l’attività lavorativa dopo l’1 gennaio 1996, sono possibili due alternative:
1. compimento dell’età pensionabile (66 anni per uomini e donne) con 20 anni di contribuzione;
2. compimento dei 70 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione.

Nel periodo transitorio, il requisito anagrafico per le donne è così articolato:

Anno
Lavoratrici settore privato
Lavoratrici settore pubblico
Lavoratrici autonome
 2012-2013  62 anni
 66 anni
 63 anni e sei mesi
 2014-2015  63 anni e sei mesi
 66 anni
 64 anni e sei mesi
 2016-2017  65 anni
 66 anni
 65 anni e sei mesi
 2018  66 anni
 66 anni
 66 anni

In seguito alla riforma Monti-Fornero, a partire dal 1° gennaio del 2013, i requisiti saranno adeguati alle speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). Il primo incremento non potrà comunque superare i tre mesi. Ne consegue che nel 2013, l’età salirà a 66 anni e tre mesi.

Perché venga riconosciuta la pensione, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps. Si prescinde da quest’ultima condizione all’età di 70 anni, in presenza di un minimo di cinque anni di contribuzione effettiva.

È prevista inoltre una deroga per le lavoratrici dipendenti del settore privato che entro il 2012 maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e un’età anagrafica di 60 anni: in questo caso le lavoratrici possono godere del pensionamento di vecchiaia a 64 anni.

La riforma Monti-Fornero, ha abolito il sistema delle “finestre” pensionistiche. E quindi la pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti richiesti.

Pensione anticipata o di anzianità
È la prestazione pensionistica che consente al lavoratore di andare in pensione prima del raggiungimento dell’età di vecchiaia avendo maturato una determinata anzianità assicurativa e contributiva.

Per coloro che erano già lavoratori alla data del 31 dicembre 1995 i requisiti sono:
– 42 anni e un mese di contribuzione per gli uomini
– 41 anni e un mese di contribuzione per le donne.

Se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 62 ani di età, l’importo della stessa su-bisce, sulla quota liquidata con il criterio retributivo, una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo, riduzione che sale al 2%, per ogni anno successivo ai primi due.

Coloro che si hanno iniziato l’attività lavorativa dopo l’1 gennaio 1996 i requisiti sono:
compimento dei 63 anni di età con 20 anni di contribuzione. L’importo del trattamento non deve essere inferiore a 2,8 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps.

A partire dal 1° gennaio 2013, anche i requisiti anagrafici per la pensione anticipata sono adeguati alle speranze di vita (sulla base dei dati forniti dall’Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). Il primo incremento non può superare i tre mesi.

Assegno di invalidità

È una prestazione, non reversibile ai superstiti, che viene riconosciuta su domanda degli iscritti la cui capacità lavorativa sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo; la domanda può essere presentata da chi ha almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, tre dei quali maturati nell’ultimo quinquennio.

Questa prestazione pensionistica ha carattere temporaneo: viene riconosciuta per tre anni ed è rinnovabile; dopo tre conferme consecutive, l’assegno diventa definitivo sino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. L’assegno viene riconosciuto anche se il soggetto continua a lavorare.

Pensione di inabilità
Viene corrisposta all’iscritto che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il requisito di contribuzione e di assicurazione è uguale a quello previsto per l’assegno di invalidità.

La pensione di inabilità, che è reversibile ai superstiti, viene determinata considerando, oltre ai contributi accreditati, anche quelli che si sarebbero potuti versare fino al compimento dei 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, con un massimo di 40 anni di contribuzione.

Pensioni indirette
In caso di morte di un lavoratore o di un pensionato, viene erogata una pensione a favore dei superstiti. La prestazione erogata può essere di due tipi:
1) pensione indiretta: è una rendita vitalizia o, nel caso dei figli, temporanea, corrisposta ai superstiti dell’assicurato che muore durante il periodo dell’attività lavorativa. Il lavoratore deceduto deve avere gli stessi requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per l’assegno di invalidità.
2) pensione di reversibilità: è una rendita vitalizia (coniuge) o temporanea (figli), corrisposta ai superstiti nel caso di morte del pensionato titolare di pensione diretta.

Dal 1° gennaio 2012, qualora il soggetto dante causa abbia contratto matrimonio in un’età superiore a 70 anni e la differenza di età con il coniuge superstite risulti superiore a 20 anni, l’importo della pensione viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.


Con la collaborazione di Irsa.