Fondi pensione e sanzioni, la Covip aggiorna l’iter

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Nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinamento interna alle innovazioni recate dalla direttiva Iorp 2 la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ha rivisto con specifico provvedimento pubblicato lo scorso 29 luglio la disciplina della procedura sanzionatoria che si applica nei confronti delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari. Va ricordato come la bozza del nuovo regolamento era stata oggetto di pubblica consultazione nel corso dell’anno passato.  Il fattore di principale novità è costituito dalla circostanza per cui l’intera materia è ora regolamentata dalla Covip senza più rinvii al Testo Unico bancario. Così come viene descritto nel documento della Commissione la procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

  1. fase istruttoria, che comprende: 1) l’avvio della procedura a seguito dell’accertamento delle violazioni; 2) la notifica delle lettere di contestazione agli interessati e all’obbligato in solido; 3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di audizioni; 4) la trasmissione degli atti all’Organo di vertice della COVIP;
  2. fase decisoria, che comprende: 1) l’adozione da parte dell’Organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria; 2) la notifica del provvedimento agli interessati e all’obbligato in solido; 3) la pubblicazione del provvedimento.

La COVIP avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione di norme per le quali è prevista l’irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative.  L’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione.   Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, l’accertamento delle violazioni si intende perfezionato alla data indicata nella lettera con la quale viene comunicata per iscritto, al fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare, la conclusione della verifica ispettiva.  Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell’ambito di verifiche condotte da altre Autorità, le competenti strutture operative della COVIP esaminano la segnalazione pervenuta ai fini dell’eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all’accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.  La procedura sanzionatoria ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell’obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.  La lettera di contestazione a firma del direttore generale della COVIP, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificata entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all’estero, dal perfezionamento dell’accertamento delle violazioni. Ai fini della contestazione i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari forniscono tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, i dati concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, verificandone esattezza e completezza. Ove gli interessati intendano eleggere domicilio digitale per tutti gli atti della procedura sanzionatoria, i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari provvedono all’acquisizione delle relative dichiarazioni di elezione di domicilio, indirizzate alla COVIP, e le trasmettono alla stessa, unitamente a copia del documento di identità di coloro che le hanno sottoscritte. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione alla procedura sanzionatoria, presentando controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati, preferibilmente tramite PEC. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP e devono essere allo stesso trasmesse entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della notifica della lettera di contestazione.  Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi e possono essere presentate dai soggetti destinatari delle contestazioni anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata; in questo caso alle controdeduzioni sono allegate le deleghe e copia dei documenti di identità dei deleganti. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni e i responsabili in solido, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, richiesta di essere sentiti in audizione. L’audizione ha luogo presso la sede della COVIP. La data dell’audizione è fissata dal responsabile della procedura entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. Tale data può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni. L’audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale e non può svolgersi per delega. L’audizione del responsabile in solido è effettuata dal legale rappresentante del fondo o della società (o da altra persona del fondo o della società da questi espressamente delegata). È consentita la partecipazione con l’assistenza di terzi.

In sede di audizione gli interessati svolgono le loro difese, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi. Entro 180 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall’audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, l’Organo di vertice della COVIP adotta la propria decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.