Fondi di investimento in Svizzera: ampio raggio e pragmatismo

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Con una quota di mercato del 27%, la Svizzera è la più grande piazza finanziaria al mondo in termini di gestione patrimoniale transfrontaliera. Per ora, le banche svizzere gestiscono patrimoni privati per un totale di oltre CHF 3.700 miliardi e il mercato dei fondi elvetico è ormai il quarto in Europa. Tuttavia, questa non è l’unica ragione per cui il mercato svizzero si rivolge ai fondi esteri. Un quadro normativo pragmatico consente ai gestori di investimenti di accedere al mercato in modo semplice e vantaggioso. La Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 2015 ha allineato la Svizzera alla Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD); la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) del 2020 la uniformano invece alla MiFID II. Queste normative introducono un’altra serie di requisiti per gli operatori di mercato; ma con il giusto partner istituzionale, l’implementazione delle nuove esigenze non sarà un problema. Oggi più che mai, i fondi si rivolgono ad interlocutori istituzionali che ne comprendono le esigenze commerciali e che agiscono come controparte unica da assistere al di là dei processi puramente amministrativi.

Distribuzione di fondi in Svizzera – LSerFi e LIsFi sulle orme della LICol

La LICol disciplina la distribuzione dei fondi in Svizzera, dal 2007 per gli investitori retail e dal 2015 per gli investitori qualificati. Questa legge ha istituito l’obbligo per i fondi esteri di nominare un rappresentante e un ufficio di pagamento svizzeri, al fine di attirare patrimoni di investitori con sede in Svizzera. Dal 1° gennaio 2020, i fondi devono attenersi alle nuove regole stabilite dalla LSerFi e dalla LIsFi. Queste non sostituiscono la LICol, ma ne abrogano e ne modificano alcune sezioni, creando spesso confusione sui requisiti e addirittura dei vuoti normativi. Senza entrare nei dettagli delle due leggi, i principali cambiamenti che incideranno sulla distribuzione dei fondi in Svizzera sono i seguenti:

  • Segmentazione della clientela: i fornitori di servizi finanziari sono ormai tenuti a classificare investitori esistenti o potenziali come clienti privati, professionali o istituzionali, a differenza della precedente nomenclatura della LICol che distingueva investitori qualificati e non qualificati. Un rappresentante e un ufficio di pagamento in Svizzera sono necessari per la distribuzione a individui con ampie disponibilità patrimoniali e clienti privati.
  • Il concetto di offerta sostituisce quello di distribuzione: l’ampia accezione di “distribuzione”, intesa come qualsiasi atto di sollecitazione di investimento in un fondo, è ormai sostituita dalla definizione più ristretta di “offerta”. Ai sensi della LSerFi, per costituire un’offerta, è necessario che una proposta contenga un numero sufficiente di informazioni sul fondo e sulle sue condizioni affinché si possa prendere una decisione di investimento.
  • Registro dei consulenti e organo di mediazione: i consulenti alla clientela, compresi quelli che offrono quote di investimenti collettivi di capitale, devono essere iscritti a un apposito registro. I consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri, sottoposti a vigilanza prudenziale all’estero, sono esonerati da questo obbligo se i servizi che forniscono in Svizzera sono destinati esclusivamente a clienti professionali o istituzionali. Inoltre, i clienti di fornitori di servizi finanziari hanno la possibilità di rivolgersi a un organo di mediazione. Tutti i fornitori di servizi finanziari (svizzeri e stranieri) devono essere affiliati a uno dei sette organi di mediazione attualmente riconosciuti a livello ufficiale.

E adesso? Per ora, sarà mantenuto lo status quo per un periodo di transizione di due anni che si concluderà il 31 dicembre 2021. Nel frattempo, alcuni operatori del mercato dovranno iscriversi al registro dei consulenti e aderire a un organo di mediazione, mentre gestori patrimoniali indipendenti, Family Office o amministratori fiduciari dovranno essere autorizzati e regolamentati direttamente dalla FINMA. Fino a quando tutti i clienti destinatari di un fondo non avranno attuato i nuovi requisiti della LSerFi, la distribuzione di fondi in Svizzera continuerà ad essere disciplinata dall’esistente LICol e sarà sempre richiesta la nomina di un rappresentante e di un ufficio di pagamento svizzeri.

Chi più può, meno può

Come per ogni nuovo corpo normativo, esiste generalmente una dicotomia tra ciò che prevede la legge e ciò che vuole il mercato. Dalle discussioni con i fondi, i prime broker, gli avvocati e persino le banche si evince che il mercato stia assumendo una posizione più pragmatica e conservatrice. I fondi comprendono di non essere necessariamente tenuti a disporre di un rappresentante e di un ufficio di pagamento in Svizzera per tutti i loro investitori, ma spesso è più conveniente garantire la conformità mantenendo l’attuale assetto normativo.