Demolizione e ricostruzione: quando si applica il Super sismabonus?

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Anche un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio può beneficiare del Superbonus 110%, come previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio. Si tratta di un’opportunità molto interessante, non solo per la possibilità di realizzare un edificio nuovo sui resti di quello esistente avendo accesso a degli incentivi, ma anche per la riduzione del rischio sismico nel nostro Paese.

“Come anticipato, secondo l’art.1, comma 28, lettera e) della Legge n.234/2021, che riprende e sostituisce il comma 8-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio, anche gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, possono beneficiare del Superbonus 110% secondo le nuove scadenze e aliquote previste. Resta fermo che, gli stessi, per accedere al beneficio fiscale, devono essere ubicati nelle zone sismiche 1,2,3 e rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dal Testo unico dell’edilizia” dichiara Simone Mongiardo, General Manager di save NRG, l’innovativa azienda italiana che accompagna imprese e privati nei processi di transizione energetica e decarbonizzazione.

Per quanto riguarda un ipotetico aumento volumetrico, bisogna specificare che il DL 76/2020 ha ampliato la definizione di ristrutturazione edilizia, prevista dal Testo unico dell’edilizia, ammettendo l’aumento volumetrico, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione su edifici esistenti, a patto che rientrino nei casi previsti dalla legislazione vigente o dall’urbanistica comunale. Grazie a questa modifica, è possibile modificare la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche degli stessi. Fanno eccezione gli edifici sottoposti a vincoli di tutela e ubicati nelle zone omogenee A che, invece, devono mantenere le caratteristiche dell’edificio preesistente.

“Ci si chiede, inoltre, se il Super sismabonus è previsto per l’acquisto di case antisismiche. L’AdE ha chiarito, con la Risposta n.190 del 17 marzo 2021, che la detrazione spetta all’acquirente (persona fisica) anche in caso di acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati alla diminuzione del rischio sismico. L’impresa, però, deve provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione degli interventi, all’alienazione dell’immobile” conclude Simone Mongiardo, General Manager di save NRG.