Si introduce in via definitiva il PEPP nel nostro sistema

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Il Governo ha approvato in via definitiva il decreto che recepisce nel nostro ordinamento il Regolamento europeo sull’accesso ai Pan-European Personal Pension Products (PEPP) .

Nelle intenzioni delle istituzioni europee tali soluzioni previdenziali dovrebbero affiancarsi alle forme già presenti a livello nazionale e costituire una forma di riferimento per i lavoratori che, spostandosi tra gli Stati membri, possono mantenere la stessa posizione previdenziale complessiva distinta in “sottoconti” per ciascun periodo di permanenza nei diversi Stati . Il Regolamento era in realtà  applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitavano di interventi da parte dei legislatori nazionali e sono previste opzioni normative il cui esercizio è rimesso alla scelta degli Stati membri.

Quali sono le principali previsioni del decreto ora approvato ? Si designa la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’EIOPA. Si prevede poi in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale e il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse. Si disciplinano poi  le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale per le forme pensionistiche individuali e si tende a garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori. Non si consente poi  la destinazione o il trasferimento di quote del TFR ai PEPP.  Così come evidenzia poi l’Ania nella propria Relazione annuale, vi sono poi, oltre alle norme già stabilite a livello europeo, già direttamente applicabili come l’obbligo di prevedere per tutte le linee o comparti del PEPP forme di protezione finanziaria o di garanzia, l’obbligo di consulenza e il livello massimo di costi dell’1% applicabile all’opzione PEPP di base, il decreto riproduce per i PEPP molte delle norme già previste nel nostro ordinamento per le forme previdenziali già esistenti (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP).

In particolare, è previsto il medesimo trattamento fiscale sui contributi  per i quali è previsto lo stesso criterio di deducibilità – sui rendimenti e sulle prestazioni, mantenendo a quest’ultimo riguardo un trattamento di favore per la scelta di convertire almeno il 50% del montante accumulato in rendita vitalizia.