Regolamento europeo sulle cripto-attività (MiCA). E il Regno Unito?

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L’UE ha stabilito quest’anno in giugno, per la prima volta, un quadro normativo applicabile alle cripto-attività, agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività.

Si definisce valuta virtuale “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Sui rischi collegati alle valute virtuali Banca d’Italia-Consob hanno da tempo pubblicato una comunicazione congiunta :
https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS_Congiunto_BI_CONSOB_cryptoasset.pdf

Il regolamento MiCA

Il regolamento MiCA proteggerà i consumatori da alcuni dei rischi connessi agli investimenti in cripto-attività e li aiuterà a evitare i sistemi fraudolenti. Attualmente i consumatori godono di diritti molto limitati in materia di protezione o risarcimento, soprattutto se le transazioni hanno luogo al di fuori dall’UE. Con le nuove norme, i fornitori di servizi per le cripto-attività dovranno rispettare requisiti rigorosi per proteggere i portafogli dei consumatori e diventare responsabili in caso di perdita delle cripto-attività degli investitori.Il MiCA coprirà anche ogni tipo di abuso di mercato connesso a qualsiasi tipo di operazione o servizio, in particolare per quanto riguarda la manipolazione del mercato e l’abuso di informazioni privilegiate.

Il tema della Brexit lascia ancora il segno

La forma della regolamentazione delle criptovalute dell’UE e del Regno Unito, pur avviandosi a una maggiore integrazione, ancora ha differenze rilevanti. La regolamentazione dei mercati delle criptovalute costituita dal MiCA è vista con interesse dal parlamento del Regno Unito, ma ad un tempo questo inizierà a regolare solo alcuni specifici criteri di crittografia e fornitori di servizi, mentre l’UE sta procedendo molto più spedita su tutti gli argomenti coinvolti. Il concetto introdotto dal legislatore UK di “bene di impostazione digitale” non poi così chiaro, e comunque certamente più limitativo. Copre essenzialmente le stablecoin utilizzate come mezzo di pagamento, ma non le criptovalute come investimento finanziario.

Questa prudenza, o diffidenza, del legislatore inglese si estende ai fornitori di servizi. È probabile che il Regno Unito si concentri su un minor numero di servizi, come cambio e custodia. La gamma di servizi considerati dal MiCA copre invece anche trading, consulenza, trasmissione di ordini e altro, non solo la custodia e il cambio da e in criptovaluta.

I consumatori inglesi hanno imparato a proprie spese (nello scandalo dei minibond London Capital & Finance) che l’ambito di applicazione della regolamentazione vigente non è così chiaro. Non basta scrivere qua e là “Questo è un investimento ad alto rischio”. Si spera che questo venga rapidamente esteso agli investimenti in criptovalute e coordinato con le autorità di regolamentazione dell’UE.

Ma, a parte il coordinamento con il Regno Unito, l’European Banking Authority (EBA) e l’European Securities and Markets Authority (ESMA), avranno abbastanza fondi per incrementare i loro controlli e affrontare un nuovo mercato impegnativo e pericoloso come questo? E la tutela dei risparmiatori?