La Legge di bilancio proroga una opzione donna in versione restilizzata

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Tra le diverse misure in ambito previdenziale previste nel disegno di Legge di bilancio vi è anche il rinnovo di opzione donna in versione però restilizzata.

Va opportunamente ricordato come tale canale di pensionamento, che prevede in caso di adesione il ricalcolo della intera pensione con il contributivo, ha natura sperimentale da quando è stata introdotta nel 2004 godendo di successive proroghe annuali.

E’ utile partire da quello che è lo schema attuale con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). Va ricordato come i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita e che si prevede una finestra mobile di  12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Cosa prevede il disegno di legge di bilancio ?  Si prevede una differenziazione di età anagrafica richiesta per potere accedere al pensionamento da raggiungersi al 31 dicembre 2022 da combinarsi con un’ anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni.

In particolare si prevede un’età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni  (59 e 58 anni quindi) a condizione che si rientri in una di tre categorie specifiche che vengono previste.  La prima fattispecie sono i caregiver familiari (coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Seconda categoria è quella di chi abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.

Ulteriore casistica è ancora quella delle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Queste ultime possono richiedere un anticipo di due anni, abbassando quindi l’età a 58 anni.