Incentivi sull’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Un chiarimento del MASE sull’obbligo di connessione

Redazione -

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente fornito un chiarimento importante in merito agli incentivi sull’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, con un focus specifico su un requisito tecnico degli impianti fotovoltaici.

Il chiarimento riguarda l’obbligo di connessione “in configurazione di autoconsumo”

Per accedere agli incentivi previsti dal decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) o altri meccanismi per l’autoconsumo collettivo, gli impianti devono essere realizzati in una configurazione che permetta l’autoconsumo diretto dell’energia prodotta. Il MASE ha precisato che non basta solo produrre energia rinnovabile, ma è necessario che l’impianto sia connesso fisicamente all’utenza di consumo, oppure che l’autoconsumo avvenga tramite rete pubblica, ma entro i limiti di legge (stessa cabina primaria).

Questo significa che impianti destinati esclusivamente all’immissione in rete (cioè che vendono tutta l’energia prodotta) non sono incentivabili secondo i criteri per l’autoconsumo.

Impatto pratico: questo chiarimento interessa soprattutto chi intende realizzare impianti fotovoltaici per comunità energetiche o autoconsumo collettivo, come condomìni, imprese o enti pubblici. Gli impianti devono rispettare requisiti specifici di localizzazione, connessione alla rete e modalità di condivisione dell’energia.

Requisiti per accedere agli incentivi sull’autoproduzione da fonti rinnovabili

(con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici e al Decreto CER).

Tipologia di configurazione ammessa. Gli impianti devono essere inseriti in una configurazione di autoconsumo, che può essere:

  • Autoconsumo individuale (es. impianto su casa propria, energia usata in loco)

  • Autoconsumo collettivo (es. condomìni o edifici con più utenze)

  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), dove più soggetti condividono l’energia prodotta da uno o più impianti locali

Non sono ammessi impianti che producono esclusivamente per la vendita di energia (immissione totale in rete).

Localizzazione degli impianti. Gli impianti devono essere localizzati entro l’area della stessa cabina primaria di trasformazione della rete elettrica. Questo vincolo garantisce che l’energia condivisa resti all’interno di un ambito territoriale limitato, favorendo la rete locale.

Connessione alla rete. Gli impianti devono essere connessi alla rete pubblica in modo tale da permettere la misura dell’energia prodotta, autoconsumata e condivisa. In alternativa, possono essere fisicamente connessi alle utenze (es. impianto sul tetto dell’edificio con contatore diretto al consumo).

Requisiti tecnici dell’impianto fotovoltaico. Potenza massima incentivabile: fino a 1 MW (con soglie specifiche in base alla configurazione). Devono essere rispettati tutti i requisiti di legge su qualità dei componenti, connessione, registrazione al GSE. L’impianto deve essere nuovo o potenziato, non già incentivato con altri meccanismi incompatibili.

Registrazione e gestione. Occorre iscriversi ai registri del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ed è necessario un sistema di monitoraggio dei flussi energetici per la ripartizione degli incentivi. In caso di CER, è obbligatoria la costituzione di un soggetto giuridico (associazione, cooperativa, ecc.).

Incentivi previsti

  1. Tariffa incentivante (fino a 120 €/MWh sull’energia condivisa)

  2. Contributo a fondo perduto fino al 40% dell’investimento, per i comuni sotto i 5.000 abitanti (finanziato dal PNRR)

  3. Risparmi in bolletta derivanti dall’autoconsumo diretto