Lavoro domestico, nuove regole INPS dopo la morte del datore
L’INPS fa chiarezza su una situazione particolarmente delicata che coinvolge molte famiglie italiane: cosa succede al rapporto di lavoro con colf, badanti e altri lavoratori domestici quando il datore di lavoro viene a mancare.

Con il messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, l’Istituto previdenziale ha stabilito un principio preciso: dopo il decesso del datore non è più possibile conferire nuove deleghe per la gestione del rapporto di lavoro domestico. La misura punta a definire procedure uniformi e a evitare l’apertura di nuovi incarichi su posizioni che devono invece essere chiuse.
Nessuna nuova delega dopo il decesso
La novità riguarda professionisti, consulenti del lavoro, associazioni sindacali e agenzie autorizzate. Se il datore di lavoro è deceduto, non è consentito attribuire un nuovo mandato per operare sulla sua posizione contributiva.
L’obiettivo dell’INPS è garantire una gestione più trasparente della cessazione del rapporto di lavoro, evitando interventi successivi alla morte del datore che non siano strettamente necessari agli adempimenti finali.
Le deleghe già attive restano valide, ma solo per la chiusura del rapporto
Diversa la situazione per le deleghe già esistenti. Se, al momento del decesso, un intermediario era già stato autorizzato oppure la delega era ancora in fase di attivazione, quest’ultimo potrà comunque completare una sola operazione: comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico.
L’adempimento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data del decesso. Trascorso questo termine senza alcuna comunicazione, sarà l’INPS a procedere automaticamente alla chiusura della posizione.
Cosa devono fare gli eredi
Quando non esiste alcuna delega attiva, il compito di comunicare la cessazione del rapporto spetta agli eredi, che hanno a disposizione due canali operativi.
La prima possibilità è rivolgersi al Contact Center Multicanale dell’INPS utilizzando il PIN telefonico generato attraverso l’area personale MyINPS, accessibile con SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.
In alternativa, è possibile inviare una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata alla sede INPS territorialmente competente, allegando la documentazione richiesta.
Anche in questo caso il termine per l’invio resta fissato in 60 giorni.
L’assistenza di un professionista è ancora possibile
Gli eredi possono comunque decidere di farsi assistere da un intermediario, anche se quest’ultimo non aveva ricevuto alcuna delega dal datore di lavoro prima del decesso.
In questa circostanza il professionista non ottiene una nuova delega sulla posizione del datore scomparso, ma può richiedere la chiusura del rapporto inviando alla sede INPS competente il modulo AP17 oppure una dichiarazione firmata dall’erede, accompagnata da un documento d’identità.
L’Istituto precisa inoltre che, per avviare la procedura di cessazione, è sufficiente la richiesta presentata da uno solo degli eredi.
Le nuove istruzioni dell’INPS
Le indicazioni contenute nel messaggio n. 1972 definiscono quindi un quadro operativo chiaro:
- impossibilità di inserire nuove deleghe dopo la morte del datore di lavoro;
- utilizzo delle deleghe già attive esclusivamente per comunicare la cessazione del rapporto;
- termine di 60 giorni per completare gli adempimenti;
- chiusura d’ufficio da parte dell’INPS in caso di mancata comunicazione.
Le nuove regole mirano a semplificare la gestione amministrativa del lavoro domestico in un momento particolarmente complesso per le famiglie, assicurando al tempo stesso la corretta definizione degli obblighi previdenziali e contributivi.





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