Frontalieri Italia Svizzera: la sede del datore fuori confine cambia la tassazione?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026 un aspetto rimasto a lungo incerto nell’applicazione dell’Accordo fiscale tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri: se la sede legale o amministrativa del datore di lavoro possa trovarsi al di fuori dell’area di confine senza pregiudicare l’accesso al regime agevolato. La risposta del Fisco è che a determinare lo status fiscale è il luogo in cui viene fisicamente svolta l’attività lavorativa, non l’indirizzo della sede aziendale.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il quesito è stato posto da una lavoratrice fiscalmente residente in un Comune di confine del Canton Ticino, entro la fascia dei 20 chilometri dal confine con l’Italia, impiegata come informatrice scientifica del farmaco per una società con sede legale in Veneto. La professionista svolge l’intera attività lavorativa in Lombardia e rientra ogni giorno al proprio domicilio in Svizzera, configurandosi quindi come frontaliera in direzione opposta rispetto al flusso più comune verso la Confederazione.

Il dubbio riguardava la possibilità di applicare il regime fiscale previsto dall’Accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge n. 83/2023 ed entrato in applicazione dal 1° gennaio 2024, nonostante il datore di lavoro avesse la sede legale in una regione italiana estranea all’area di frontiera.
Cosa ha chiarito il Fisco
L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione della contribuente, stabilendo che la sola localizzazione della sede del datore al di fuori dell’area di frontiera non impedisce l’applicazione del regime speciale. Secondo l’articolo 2, lettera b) dell’Accordo, il requisito riferito alla figura datoriale richiede soltanto che l’attività lavorativa sia svolta nell’area di frontiera per un datore fiscalmente residente in quello Stato, per una stabile organizzazione o per una base fissa ivi situata, senza alcun vincolo di prossimità geografica della sede legale dell’impresa.
Restano invece cumulativi tre requisiti che definiscono lo status di frontaliere: la residenza del lavoratore in un Comune entro i 20 chilometri dal confine, lo svolgimento fisico della prestazione nell’area di frontiera, individuata per l’Italia in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano e per la Svizzera nei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, e il rientro quotidiano al domicilio principale nello Stato di residenza.
La distinzione tra vecchi e nuovi frontalieri
Il chiarimento si inserisce in un sistema che continua a distinguere due categorie di lavoratori in base alla data di inizio dell’attività transfrontaliera. Sono considerati vecchi frontalieri coloro che hanno lavorato in Svizzera almeno un giorno tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 per un datore di lavoro nell’area di frontiera elvetica. Per questa categoria resta in vigore il regime transitorio, con tassazione esclusiva alla fonte in Svizzera ed esenzione totale dall’Irpef in Italia sul reddito da lavoro dipendente, un diritto che si mantiene anche cambiando datore di lavoro, a condizione che non vi siano interruzioni del rapporto superiori a 12 mesi.
Chi ha iniziato l’attività a partire dal 18 luglio 2023 rientra invece nella categoria dei nuovi frontalieri, soggetta al meccanismo della tassazione concorrente. La Svizzera applica una ritenuta alla fonte pari all’80% dell’imposta ordinaria, mentre il lavoratore è tenuto a dichiarare l’intero reddito anche in Italia. Per attenuare l’impatto della doppia imposizione, la normativa italiana riconosce una franchigia di 10.000 euro sul reddito imponibile, la piena deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori svizzeri, tra cui AVS e LPP, e un credito d’imposta pari a quanto già trattenuto dalle autorità elvetiche.
Per entrambe le categorie resta rilevante il limite sullo smart working, fissato al 25% dell’orario di lavoro complessivo da un protocollo modificativo dell’Accordo. Il superamento di questa soglia comporta la perdita dello status di frontaliere per l’anno d’imposta interessato, con il rischio di veder ricondotto l’intero reddito alla tassazione ordinaria italiana.
Le implicazioni per il mercato del lavoro di confine
Il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate rimuove un elemento di incertezza che riguardava in particolare i grandi datori di lavoro, come multinazionali, catene della distribuzione, istituti bancari e aziende farmaceutiche, che gestiscono contrattualistica e paghe attraverso sedi centrali situate in città lontane dalle aree di confine. Con questo chiarimento, un lavoratore residente nella fascia di frontiera può accedere al regime fiscale agevolato indipendentemente dal luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dall’Accordo.





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